Formazione

 Storica Compagnia degli Insigniti Cavalieri del Tau o di S. Iacopo di Altopascio Palazzo Episcopale – San Miniato (Pi)

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PERMANENTE DEI CONFRATELLI CAVALIERI DEL TAU E DELLE CONSORELLE DAME DEL TAU

 

INDICE

  • La Storica Compagnia di S. Jacopo d’Altopascio
  • Ordine Ospedaliero di S. Jacopo d’Altopascio
  • Aspetti legali della Compagnia
  • Le Magioni, funzionamento, ordinamento, ammissioni
  • La Via Francigena nelle Diocesi della Compagnia
  • La Via Francigena in Diocesi di San Miniato
  • La Via Francigena in Diocesi di Masa Carrara-Pontremoli
  • La Onlus della Compagnia
  • La Cerimonia di Vestizione degli Aspiranti

 

LA STORICA COMPAGNIA

La necessità di svolgere un corso di formazione che illustri i vari aspetti della Storica Compagnia degli Insigniti Cavalieri del Tau (la sua origine Storica, l’attuale posizione giuridica nell’ordinamento, le prospettive future) è connessa all’esigenza di porre in evidenza le sue finalità e lo spirito che deve

animare l’attività di ciascun Cavaliere. Per questa ragione, la discussione si rivolge non solamente agli aspiranti Cavalieri, che si accingono ad essere investiti della cappa, bensì anche ai Cavalieri già incappati.

La Storica Compagnia dei Cavalieri del Tau fa parte dell’associazione “Ad limina Petri”, costituita in seno alla C.E.I. Sede con lo scopo di rivalorizzare e rivitalizzare la via Francigena quale meta di pellegrinaggio e cammino di fede per i cristiani di tutto il mondo.

Tale intenzione valorizzatrice ha indotto la Santa Sede a ricercare il supporto delle diocesi al fine di individuare soggetti, legati al territorio, che agevolassero il perseguimento di questo obiettivo.

Da secoli l’impegno dei Cavalieri del Tau si distingue nell’accoglienza dei pellegrini percorrenti la via Sacra e, in più in generale, nella diffusione della dimensione religiosa e culturale dell’accoglienza. Monsignor Fausto Tardelli, vescovo della Diocesi di San Miniato, memore della preziosa attività da

sempre compiuta dalla Storica Compagnia (fino ad allora, in realtà, strutturata in un ordine cavalleresco), le ha ufficialmente conferito, nel Febbraio 2008, il mandato di rivitalizzare l’antico percorso della Via Francigena nella Regione Toscana e delle Diocesi interessate dal tracciato e organizzare eventi ecclesiali, convegni, seminari e iniziative di altro tipo a favore del progetto stesso della Via Francigena.

L’opera dei Cavalieri del Tau è legittimata dalla Chiesa e posta sotto l’alta protezione e la guida del Vescovo di San Miniato.

Ciascuno di essi testimonia l’appartenenza alla Chiesa cattolica, partecipa della sua missione evangelizzatrice.

In ragione di questo, è chiamato a condurre una vita cristiana, alimentata dai sacramenti, nell’osservanza dei precetti evangelici.

Di qui la assoluta necessità di acquisire la piena consapevolezza del proprio ruolo di membro di una confraternita di carattere religioso.

La Storica Compagnia è formata da confratelli Cavalieri, consorelle Dame e Sacerdoti Cappellani, i primi due suddivisi in “professi” (detti, appunto, confratelli Cavalieri e consorelle Dame) e “onorari”.

Secondo quanto stabilito dallo Statuto della Storica Compagnia (articolo 5, paragrafo 3 e seguenti), sono confratelli Cavalieri o consorelle Dame coloro che, dopo un periodo di preparazione, sono ammessi nella Compagnia e ricevono la benedizione da parte del Vescovo di San Miniato o di quello della Diocesi ospitante la Magione locale.

Sono definiti, invece, Cavalieri “d’onore” coloro che, distinguendosi nella religione, nel lavoro, nella scienza, nella cultura, sono nominati dal Capitolo Generale su proposta del Consiglio dei Reggenti.

I nuovi confratelli Cavalieri e consorelle sono accolti nella Storica Compagnia, su proposta del Gran Cancelliere o dei Custodi delle Magioni (di cui infra), sentito il parere del Consiglio dei Reggenti, con la solenne cerimonia della vestizione e benedizione delle cappe celebrata dal Vescovo della Diocesi della Magione Locale.

Per quanto attiene alla struttura interna della Compagnia, si distingue, innanzitutto, un Capitolo Generale che ha funzioni di governo ed è costituito da tutti i confratelli, le consorelle e i sacerdoti cappellani della Compagnia.

Esso ha sede presso il Palazzo Vescovile di San Miniato e ha giurisdizione su tutte le Magioni della Compagnia. Si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Gran Cancelliere per deliberare sulle linee generali per la vita e l’operatività della Compagnia medesima.

La Confraternita è poi retta dal Consiglio dei Reggenti, eletto dal Capitolo Generale. Tale Consiglio dei Reggenti è composto dal Gran Cancelliere, dai custodi delle Magioni, dall’Elemosiniere, dal Cerimoniere e dal proposto della cattedrale di San Miniato.

La Storica Compagnia è presieduta da un Gran Cancelliere eletto dal Capitolo Generale (articolo 9 dello statuto), con l’approvazione del Vescovo de San Miniato.

Il Gran Cancelliere dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Il Capitolo Generale elegge, su proposta del Gran Cancelliere, l’Elemosiniere e il Cerimoniere, il cui ufficio ha la durata di tre anni.

La Storica Compagnia prevede il titolo onorario di “Custode Generale” assegnato a vita dal Capitolo Generale, sentito il Vescovo di San Miniato (articolo 9, paragrafo 6), al fine di rappresentare la Storica Compagnia all’estero.

Tale Custode Generale è sostituito in caso di impedimento permanente o morte dal Gran Cancelliere che provvederà ad indire il Capitolo Generale per l’elezione del nuovo Custode Generale Onorario, sentito il Vescovo di San Miniato. Prevede, inoltre, il titolo di Gran Cancelliere onorario che può essere assegnato per particolari meriti dal capitolo Generale, sentito, ovviamente, il Vescovo di San Miniato.

Venendo alle Magioni, esse costituiscono gli organismi (per lo più corrispondenti ai territori delle relative diocesi) in cui si articola la Confraternita. Attualmente essa si compone di due Magioni: San Miniato e Massa. Prossima alla costituzione è la Magione di Pietrasanta-Versilia.

L’organo che amministra ciascuna Magione è il custode.

I Custodi delle Magioni (articolo 10 dello Statuto) sono eletti nel Capitolo Generale, il loro ufficio ha durata di tre anni, sono rieleggibili e destituibili con motivata delibera del Consiglio dei Reggenti.

Il Custode di Magione è coadiuvato dal Consiglio della Magione, nominato dal Custode stesso, con la presenza del Cappellano, quest’ultimo designato dal Vescovo del luogo, su presentazione di una proposta da parte Consiglio della Magione.

Ogni Magione risponde legalmente ed economicamente di quanto disposto dal proprio Consiglio e deve dotarsi di una normativa interna (regolamento), approvata dal Gran Cancelliere e compatibile con lo statuto.

La Storica Compagnia ha necessità finanziarie. Da un lato la sua sopravvivenza è assicurata dal versamento delle quote di ciascun Cavaliere, il cui ammontare può variare di anno in anno in funzione del programma, dall’altro è stato considerato opportuno costituire un’associazione dotata della forma giuridica propria di una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

Tale ente non può ovviamente svolgere alcun tipo di attività commerciale, né qualsiasi altra attività diversa da quella statutariamente prevista. Lo statuto della ONLUS stabilisce altresì espressamente il divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili di raccolta, avanzi di gestione etc. nonché l’obbligo di impiegare tali risorse per la realizzazione delle attività istituzionali (cfr. anche lo statuto della Storica Compagnia, articolo 12).

Lo strumento della ONLUS consente alla confraternita di operare economicamente e di introitare fondi stanziati da enti locali (Province e Regione) o enti sovranazionali (Unione Europea). Infine occorre specificare che, secondo statuto, colui che entri a far parte della Confraternita, automaticamente diviene socio della ONLUS.

 

L’ORDINE DI SANT’ JACOPO DI ALTOPASCIO NELL’ ORDINAMENTO GIURIDICO MEDIEVALE

Premesse

L’Ordine di Sant’Jacopo di Altopascio, detto dei Cavalieri del TAU, nacque all’incirca a metà dell’XI secolo (viene citato infatti in alcuni documenti dal 1057 al 1086), verosimilmente per decisione di alcuni laici di Lucca.

Secondo alcuni autori, in particolare, esso sarebbe stato costituito su suggerimento del Vescovo Giovanni II di Lucca (1023 – 1056) cugino del Margravio di Toscana e dell’Imperatore Enrico III, a seguito di un movimento di pensiero nella Chiesa che tendeva a togliere l’esercizio della medicina agli ecclesiastici (movimento di pensiero che poi culminò con le decisioni del Concilio Lateranense III del 1179 e del Lateranense IV del 1215).

 

Ebbene, poichè è certo che già nell’anno 1000 in Lucca vi erano medici che venivano classificati con il titolo di “clerici” è verosimile che, una volta avviata la separazione tra il ruolo ecclesiastico e la funzione medica, si sia indotto alcuni cittadini  (sembra in numero di 12) a dar vita a questo Ordine finalizzato appunto all’assistenza spirituale e sanitaria per i pellegrini.

Ciò pare confermato anche dal famoso verso riportato nella Regola (Capitolo 95) “la qual casa sia questa dell’Ospitale / la quale cominciò lo choro duodenale”.

I compiti dell’Ordine

Primo compito dell’Ordine fu infatti la realizzazione della Magione ovverosia l’Ospedale in Altopascio, cioè in un luogo particolarmente significativo per l’assistenza ai pellegrini che si recavano, lungo la Via Francigena a Roma.

Luogo per così dire obbligato, dato che esso era una stretta striscia di terra posta fra le due paludi (di Bientina e Fucecchio) e subito prima della zona selvosa delle Cerbaie.

I Pellegrini, ma, più in generale, tutti i bisognosi ( i “ signori poveri” della Regola ) venivano così curati ed assistiti , rifocillati e rivestiti, e , in caso di necessità , difesi da briganti e malfattori nel successivo tragitto lungo le selve delle Cerbaie.

Altro compito dell’Ordine fu quello di costruire e curare la manutenzione di ponti su alcuni fiumi necessariamente da superare per i percorsi verso Roma.

Si possono ricordare in tal senso il ponte sul fiume Taro e quello sull’Arno, non lontano da Fucecchio.

 

L’Ordine e il Papato

L’Ordine venne fatto oggetto di protezione da parte della chiesa con Bolla di Eugenio III (1145-1153).

Anastasio IV con Bolla 25/6/1154 confermò la protezione Apostolica dell’Ospedale di Altopascio ed alle sue possessioni.

Tale protezione e tale riconoscimento vennero confermati altresì dai Papi Alessandro III (1169), Lucio III (1181-1185) Urbano III (1185-1187) Clemente III (1187-1191) e Celestino III (1191- 1197).

Papa Innocenzo III in data 22/4/1198, confermò i privilegi già concessi, i beni e i possessi.

Onorio III il 26/10/1216, oltre a confermare le bolle dei Papi precedenti riconobbe la libertà dell’Ordine di eleggere autonomamente il proprio Gran Maestro.

Il 5/4/1239 il Papa Gregorio IX con propria Bolla concesse infine all’Ordine la Regola.

Da questo testo fondamentale si può osservare quanto segue:

  1. a) E’ stato l’Ordine a richiedere con “oneste preghiere” e “pii desideri” la concessione della Regola;
  2. b) Il Papa viene a concedere all’Ordine di Altopascio la Regola dei Frati di San Giovanni di Gerusalemme (attuale Ordine di Malta) decretando che sia osservata “ora e sempre” nell’Ospedale di Altopascio e nelle Case ad esso soggette;
  3. c) Il Papa riconferma tutti i privilegi apostolici già concessi;
  4. d) Il Papa tiene altresì a precisare che la concessione della Regola degli Ospedalieri di Gerusalemme non sta a significare che il Maestro o i Frati di questo Ordine “possono usurparsi il diritto o qualche giurisdizione su di Voi o sul Vostro Ospedale e sulle case di esso”.

 

L’Ordine e l’Impero

Nei medesimi secoli all’Ordine giungeva anche il riconoscimento imperiale.

Dapprima Federico II (con diploma 2/4/1244) e poi Carlo IV (con diploma 10/2/1369), facendo seguito ad analoghi riconoscimenti di Federico I e di Enrico VI, prendevano “in protezione” l’Ordine,

l’Ospedale di Altopascio e le sue possessioni, nonchè le persone e le cose.

In particolare da questi provvedimenti si ricava che l’Impero:

  1. a) Riconosce e prende sotto la propria tutela l’Ordine ed suoi possessi;
  2. b) Riconosce ad esso alcuni “iuria regalia” ed in particolare quello di pascolo, di deduzione d’acqua e di apposizione di molini, nonchè il diritto (e l’obbligo) di realizzare un ponte sull’Arno Bianco per la necessità dei passanti “senza contraddizione o impedimento”.
  3. c) Riconosce altresì a tutti i frati e a tutti quanti “i loro uomini” di andare e venire liberamente per tutta l’Italia senza “pedaggi, passaggi o esazioni”; del pari venivano riconosciute libere da ogni “gravezza o sopragravezza” le loro cose, nè alcuno poteva incarcerare o esercitare pressioni nelle Case o mansioni di loro;
  4. d) Stabilisce infine che nessun “Arcivescovo, Duca, Marchese, Conte, Visconte, nessun Nunzio o legato Imperiale, nessuna potestà o Città, nessun Comune, nessuna Università e comunque nessuna persona alta o umile, ecclesiatica o secolare potesse infrangere tale provvedimento” imperiale oppure imporre all’Ospedale, ai frati e ai loro uomini “qualche angheria, soprangheria, scotto servizio o quale che onere di pubblica funzione” , ovvero che ad essi si potesse vietare “o proibirgli di comprare, permutare e liberamente asportare vettovaglie o altri qualsiasi cose necessarie all’uopo di loro e dei poveri di Cristo”, e ciò in Città, Castelli, alloggiamenti, terre o borghi o in qualsiasi altro luogo.

In particolare il diploma di Carlo IV, elevava altresì l’Ordine dei Cavalieri di Altopascio al rango degli altri Ordini Ospitalieri.

Appare particolarmente significativo l’intervento di questo imperatore che , avendo vissuto negli anni della sua giovinezza a Lucca ( e , a leggere le sue Memorie , avendo apprezzato la bellezza e la grazia delle ragazze di quella città ) , ed essendo più tardi, da imperatore , ritornato in Toscana , rendendo la libertà a questa città ( che da Enrico VII era stata infeudata ai Pisani ) , conosceva perfettamente le attività , il ruolo e la benefica importanza dell’Ordine .

In questi secoli si era verificato anche il grande sviluppo dell’Ordine, che aveva aperto proprie Magioni , oltre che in Italia, anche in Francia, Navarra, Borgogna, Germania, Fiandra, Lorena, Delfinato, Inghilterra, Corsica ed Istria.

Al riconoscimento imperiale seguivano così i riconoscimenti di altri sovrani europei fra i quali, ad esempio, Filippo IV Re di Francia e Giacomo II Re di Aragona.

Tracce significative di questa presenza si trovano anche adesso a Parigi , dove si segnala la chiesa di Saint Jacques de Hautpas, poco distante dal quartiere latino , e in Inghilterra , dove la Magione esistente nei pressi di Middlesex, funzionava ancora nel XVII secolo.

Qualificazione giuridica dell’Ordine

La valutazione giuridica che si deve trarre dalla genesi dell’Ordine, dal suo svilupparsi, e dai provvedimenti dell’autorità temporale di allora, vale a dire l’Imperatore del Sacro Romano Impero, è univoca.

L’Ordine, che si è liberamente costituito con propria autonoma e libera determinazione, è stato riconosciuto dall’Impero con la caratteristica di essere sottoposto all’esclusiva autorità dell’Imperatore, senza intermediazione alcuna.

Ne è prova la libertà di movimento, la libertà dall’ingerenza di altre autorità esistenti, la immunità e la non sottoposizione a onere, tasse o gravezza alcuna.

Conseguentemente l’Ordine è venuto ad assumere la caratteristica di soggetto “Immediato dell’Impero” (Mittlbaren des Reichs) , in ciò pienamente analogo alla “Libera Cavalleria dell’Impero”

(Reichsritterschaft), che assunse ugualmente il suo ruolo e la sua qualificazione giuridica nei secoli XII e XIII.

Nella costituzione imperiale avevano la qualifica di “Immediati” i soggetti che si trovavano immediatamente sotto la sovranità dell’Imperatore, a differenza degli altri soggetti che dipendevano

dall’Imperatore solo “mediamente” , poichè sottoposti ad altro signore territoriale.

Con lo sviluppo della costituzione imperiale , come avvenne nel XV secolo , e la costituzione della Dieta dell’Impero quale organo deliberante ( originariamente la Dieta altro non era che l’adunanza dei soggetti “immediati” che ascoltavano le decisioni dell’Imperatore : Diete di vario tipo potevano essero convocate , sia a livello regionale –si ricordino in Toscana le Diete tenute a San Genesio- sia a livello di Regni – tutti ricordano le famose Diete di Roncaglia , convocate da Federico Barbarossa – sia a livello di Impero –le Diete convocate in Germania – ), gli “Immediati” assunsero altresì il ruolo di “Stati dell’Impero” (Reichsstande) e cioè di soggetti che avevano seggio e voto alla Dieta Imperiale.

Indubbiamente, come si è visto, l’Ordine rivestì il ruolo di “Immediato”, mentre non si può ritenere che sia mai divenuto anche uno “Stato dell’Impero” (Reichsstande) poichè esso non ha mai avuto seggio e voto alla Dieta Imperiale.

La stessa cosa è storicamente avvenuta per la Libera Cavalleria dell’Impero: i suoi componenti infatti ( i “Ritter” ) , pur essendo “ Immediati” non avevano seggio e voto alla Dieta, pur avendo il diritto di presenziare alle sue riunioni, sedendo in un apposito “Banco”.

Si noti che, al contrario, l’Ordine dei Cavalieri di Malta poteva essere qualificato “Stato dell’Impero” dato che nell’anno 1620 il Gran Maestro fu riconosciuto Principe dell’Impero con seggio e voto alla Dieta (e, per parte sua, nel 1630 la Chiesa gli riconobbe il Rango equivalente a quello del Cardinale).

Conseguenze di tale qualificazione giuridica sono le seguenti:

  1. a) Almeno a partire dal XV secolo gli Immediati dell’Impero, come la Cavalleria e come pertanto l’Ordine, potevano essere considerati come appartenenti alla nobiltà inferiore dell’Impero (vedi “Ordnung des Regiment” di Augusta del 1500);
  2. b) L’Ordine aveva propria giurisdizione interna e tale giurisdizione si estendeva sui beni che ad esso facevano riferimento;
  3. c) Gli appartenenti all’Ordine non potevano essere distolti dai loro compiti istituzionali neppure per decisione imperiale;

La conclusione che si può trarre è che l’Ordine poteva essere qualificato come soggetto di diritto pubblico dell’Impero.

Sotto questo profilo si può ravvisare un parallelismo pressochè perfetto con le vicende storiche dell’Ordine dei Cavalieri di Malta il quale, peraltro, ha storicamente acquisito anche la “sovranità” con il dominio sull’isola di Malta , ma anche dopo che Malta fu occupata dai francesi , dato che la sovranità “non è necessariamente collegata ….. ad un certo lembo di terra geograficamente individuato, mantenendosi integra in diritto (ovviamente non in fatto) pur in assenza di questo” (Gazzoni).

D’altra parte la sovranità per l’Ordine di Malta, e il ruolo di soggetto di diritto pubblico dell’Ordine di Altopascio , “non hanno mai costituito una finalità , ma semplicemente un mezzo per l’attuazione dei loro fini di natura altamente spirituale” (Biscottini).

Lo scioglimento dell’Ordine (1587) Deve a questo punto essere affrontato il problema della rilevanza della soppressione dell’Ordine operata con la Bolla del Papa Sisto V in data 28/2/1587.

E’ noto che tale provvedimento fu chiesto ed ottenuto dal Granduca di Toscana Ferdinando I il quale era desideroso di accaparrarsi i cospicui beni dell’Ordine, facendoli confluire nel nuovo Ordine dei Cavalieri di S. Stefano, fondato alcuni anni prima, e dei quali il Granduca stesso era il Gran Maestro.

Va detto, peraltro, che l’Ordine era da tempo decaduto: l’epoca dei pellegrinaggi, infatti, era ormai finita, e la nascita degli Stati, nazionali o regionali che fossero, aveva ormai consentito un miglior controllo del territorio ed una maggior sicurezza negli spostamenti. Con la Bolla papale del 1587, dunque, l’Ordine veniva soppresso e i suoi beni passavano a costituire una Commenda dell’Ordine di

  1. Stefano che resterà nell’appannaggio della famiglia granducale fino al 1740.

Va tuttavia rilevato che alcune Case dell’Ordine, in particolare quelle in Francia e in Inghilterra continuarono la loro attività per altri decenni.

Ora, alla luce di quanto sopra più esposto, appare evidente che il provvedimento papale non poteva comportare la soppressione dell’Ordine come associazione privata e come soggetto riconosciuto e garantito dal diritto pubblico imperiale, ma poteva incidere solamente nell’ambito della sfera di diritto canonico e, comunque, nell’ordinamento giuridico della Chiesa.

E’ stato acutamente rilevato da un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato (Pezzana Capranica Del Grillo) che ciascuna autorità può sopprimere una sua emanazione e non quella di altri.

L’autore ha precisato esattamente: “Il riconoscimento della natura dinastico familiare di un dato ordine, importa che, nel caso di perdita del trono da parte della dinastia alla quale l’Ordine appartiene, il nuovo governo può, se lo ritiene opportuno negare valore alle onorificenze dell’Ordine e disporre dei beni esistenti nel territorio dello Stato, ma non può propriamente parlando, sopprimerlo, giacchè l’eventuale soppressione sarebbe irrilevante rispetto agli ordinamenti dai quali il carattere dinastico deriva.

E’, in altri, termini, lo stesso fenomeno che avviene per gli ordini religiosi che sono stati soppressi dalla potestà statuale ( nel corso del 1800 ) .

Propriamente non si tratta di soppressioni, ma di disconoscimento in rapporto all’ordinamento giuridico statuale, mentre in rapporto al proprio ordinamento interno e a quello canonico l’Ordine religioso ha continuato ad esistere”.

La riprova di tutto ciò si è avuta proprio nel fatto che, nel caso di specie, numerose case dell’Ordine di Altopascio in numerosi Stati Europei, hanno continuato a svolgere la loro attività anche dopo l’emanazione della Bolla Pontificia.

ASPETTI LEGALI DELLA COMPAGNIA

 

Il fenomeno dell’associazionismo laicale

La Chiesa Cattolica riconosce al suo interno numerose associazioni e movimenti ecclesiali.

Con il decreto Apostolicam Actuositatem( 1 ), il Concilio Vaticano II ( 2 ) ha riconosciuto il ruolo indispensabile svolto dai laici cattolici nell’opera di “apostolato”, di annuncio, cioè, del Vangelo. Il decreto cita espressamente un’associazione di laici cattolici, l’Azione Cattolica ( 3 ), quale modello per tutti i laici che vogliono, in forma associata, contribuire al “fine apostolico della Chiesa”. Questa menzione speciale  deriva dall’importanza che l’associazione ha avuto nel corso del XX secolo. Dopo il Concilio, e sotto impulso dello stesso, si sono però aggiunti altri nuovi movimenti o comunità che si sono fatti interpreti, ciascuno, di aspetti fondamentali sanciti dall’assise vaticana.

 

Cenni storici

I laici cattolici fin dal Medioevo hanno dato vita alle più disparate forme di aggregazione. Prime fra tutte vi sono state le Congreghe o Confraternite ( 4 ), associazioni di fedeli nate spesso con lo scopo di diffondere la venerazione ad un Santo, alla Vergine Maria o per dedicarsi a pratiche di misericordia (curare i malati, dar da mangiare agli affamati, ecc.). Tra le prime confraternite a nascere vi furono, ad opera dei frati domenicani, quelle per la diffusione della pratica del rosario e, ad opera dei Serviti ( 5 ), le Figlie di Maria. Anche se non possono essere qualificate associazioni laicali in senso moderno, vanno annoverate tra queste anche i 1 Apostolicam Actuositatem (in lingua italiana L’attualità apostolica) è un decreto del Concilio Vaticano II sull’apostolato dei laici. Approvato con 2 340 voti favorevoli e 2 contrari dai vescovi riuniti in Concilio fu promulgato dal papa Paolo VI il 18 novembre 1965. Il titolo Apostolicam Actuositatem deriva dalle prime parole del decreto stesso.

Il decreto Apostolicam Actuositatem riconosce l’importanza del laicato all’interno della Chiesa cattolica e tratta la vocazione dei laici all’adempimento della missione apostolica della Chiesa, nella evangelizzazione e nella santificazione dell’umanità

 

Il Concilio Ecumenico Vaticano II è stato il ventunesimo e ultimo dei concilii della Chiesa cattolica. Si svolse in nove sessioni e in quattro periodi, dal 1962 al 1965, sotto i pontificati di Giovanni XXIII e Paolo VI. Promulgò quattro Costituzioni, tre Dichiarazioni e nove Decreti.

 

L’Azione Cattolica Italiana (abbrev. ACI) è la più antica, ampia e diffusa tra le associazioni cattoliche laicali d’Italia. Nel 1954 contava due milioni e mezzo di iscritti, dei quali un milione e settecento tra le sole associazioni giovanili; nel 1959 giunse al massimo di 3.372.000. Attualmente conta circa quattrocentomila soci e, secondo i dati emersi da alcune ricerche della Conferenza Episcopale Italiana, alle sue attività partecipano ogni anno complessivamente oltre un milione di cattolici italiani.

 

Con la denominazione di confraternita si intende, ai sensi dei Canoni 298 e seguenti del vigente Codice di diritto canonico, un’associazione pubblica di fedeli della Chiesa Cattolica (ma esistono C. anche in altre fedi) che ha come scopo peculiare e caratterizzante l’incremento del culto pubblico, oltreché, beninteso, l’esercizio di opere di carità, di penitenza, di catechesi non disgiunta dalla cultura.

 

L’Ordine dei Servi di Maria, anche detti Serviti, in latino Ordo Servorum Beatae Virginis Mariae (sigla O.S.M.), è un ordine mendicante della Chiesa cattolica. Venne fondato a Firenze, probabilmente nel 1233, da un gruppo di sette persone, poi conosciuto come i sette santi fondatori. c.d. “terz’ordini”. I Terz’ordini nacquero ad opera dei frati Francescani e radunano tutti i laici che fanno propria la spiritualità di un determinato ordine. Nel corso del tempo sono nate anche le società di mutuo soccorso ( 6 ), spesso legate ai Monti di Pietà, che assicuravano ai soci assistenza in caso di malattia o di necessità economiche. Nel corso del XIX secolo da queste nacquero le “leghe bianche”, che daranno poi vita ai sindacati cattolici. Nel XX secolo, dal secondo dopoguerra in poi, sono nati e si sono diffusi molti movimenti cattolici, non legati più all’ambito parrocchiale, come l’Azione cattolica, o a ordini religiosi, come i terz’ordini, ma portatori di una propria specifica spiritualità. Tra questi si possono citare il Cammino Neocatecumenale, l’Opera di Maria o Movimento dei Focolari, Comunione e Liberazione, l’Opus Dei (che Giovanni Paolo II ha elevato a prelatura personale), il Rinnovamento Carismatico Cattolico, il Rinnovamento nello Spirito Santo, la Legio Mariae, i Cursillos de Cristianidad, gli Araldi del Vangelo, l´Opera dello Spirito Santo, il Movimento internazionale cattolico per la pace Pax Christi.

 

L’ordinamento Canonico

Il Codice di Diritto Canonico ( 7 ), promulgato nel 1983 con la Costituzione Apostolica ( 8 ) Sacrae Disciplinae Leges, nel Titolo V (Le Associazioni dei Fedeli), del Libro III (Il Popolo di Dio) norma espressamente il diritto di fondare e dirigere liberamente associazioni da parte dei fedeli. Il Canone 298 stabilisce le tre finalità delle associazioni di fedeli, ovvero:

a)- incremento di una vita più perfetta (nel senso della ricerca della santità);

b)- promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana;

c)- compimento di opere di apostolato.

Sempre secondo il Can. 298 questo fine viene raggiunto attraverso l’azione comune dei fedeli siano essi chierici, sia laici, sia chierici e laici insieme. Vige il 6 Le Società Operaie di Mutuo Soccorso (SOMS) sono associazioni, le cui forme originarie videro la luce intorno alla seconda metà dell’800, nate per sopperire alle carenze dello stato sociale ed aiutare così i lavoratori a darsi un primo apparato di difesa, trasferendo il rischio di eventi dannosi.

Il Codice di Diritto Canonico (abbreviato in CIC, dal titolo latino Codex Iuris Canonici), è il codice normativo della Chiesa cattolica di rito latino. È stato promulgato da Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983 ed è entrato in vigore il 27 novembre dello stesso anno.

 

Costituzione apostolica, in latino constitutio apostolica, è un atto promulgato direttamente dal papa come Capo della Chiesa. Si tratta di documenti papali particolarmente importanti e solenni, riguardanti un insegnamento definitivo o disposizioni di una certa rilevanza; la costituzione prende il nome della prima o dalle prime parole che la compongono.

La maggior parte delle costituzioni apostoliche riguardano l’erezione di nuove diocesi o provincie ecclesiastiche ed altre regole interne della Chiesa. Principio per cui la Santa Sede e i Vescovi Diocesani hanno il diritto ed il dovere di vigilare sulla vita delle associazioni soprattutto in due ambiti: l’integrità della fede e dei costumi (quindi, ad esempio nel caso di associazioni che si prefiggono lo scopo di evangelizzare, quello di farlo nel rispetto della dottrina e della fede cristiana) e la disciplina ecclesiastica (quindi che non contravvengano a quella disciplina ecclesiastica contenuta nel CJC, che vi sia rispetto dei Sacramenti) (Can. 305) ( 9 ).

Per quanto riguarda il riconoscimento da parte dell’Autorità il Codice di Diritto Canonico distingue diversi gradi di riconoscimento.

– Approvazione di uno statuto da parte dell’ordinario diocesano, che secondo la prassi approva inizialmente ad experimentum una bozza dello stesso.

– Ottenimento della personalità giuridica, che viene decretata dall’Ordinario qualora l’associazione stessa si sia radicata nella società e abbia dato buoni frutti.

Una associazione che abbia visto riconoscere il proprio statuto viene definita

Associazione privata di fedeli. Il passo successivo è il riconoscimento pubblico della stessa. Riconoscimento però che solo difficilmente viene concesso in quanto la qualifica di “Associazione Pubblica di Fedeli” implica che la stessa agisca e spenda il nome della Chiesa.

Ciò si ripercuote in un aumentato prestigio dell’Associazione stessa, ma questo si ripercuote in un controllo molto più diretto dell’Autorità sulla vita dell’associazione, che ha il diritto di confermare il responsabile dell’associazione, di nominarne direttamente un assistente ecclesiale e di esercitare un controllo più attento sulla gestione patrimoniale e di governo dell’associazione. Le Associazioni pubbliche di fedeli sono, anche per questo motivo, scarsamente numerose. In Italia, ad esempio, le

uniche due realtà che abbiano la qualifica di associazione pubblica sono l’Azione Cattolica Italiana, in quanto la missione pubblica storica è ormai palese ed è stata quindi riconosciuta dalla Chiesa e la Comunità di Sant’Egidio in Roma, che in alcuni paesi in cui non è presente un Nunzio Apostolico svolge un’azione di mediazione a nome della Chiesa, intessendo quindi rapporti con le autorità politiche nazionali.

Altra associazione che è stata riconosciuta Associazione pubblica è l’U.N.I.T.A.L.S.I. (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali).

Per quanto le associazioni private siano soggette alla vigilanza della Santa Sede e dei Vescovi diocesani, che hanno il diritto –dovere di preoccuparsi soprattutto “della integrità della fede e dei costumi” e parimenti che non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica, tuttavia la vigilanza e la revisione da parte dell’autorità ecclesiastica non cambiano la natura privata di dette associazioni (cfr. can. 305 e 322). La vigilanza può sintetizzarsi in un rapporto che tiene conto dell’autonomia privata di cui le associazioni dispongono, in quanto coloro che vi appartengono hanno libertà di azione; inoltre ha una duplice funzione, l’una di carattere ministeriale, relativa alla salvaguardia da errori dottrinali, l’altra di carattere giuridico, relativa alla tutela delle possibilità di esercizio, da parte delle singole persone fisiche e morali, del diritto di associazione. Pertanto, tali poteri si riferiscono a quelle realtà che non corrispondono a criteri di liceità di comportamento, come ad es., nel caso di elezione di un organo di governo contraria agli statuti, o di destinazione dell’associazione a scopi non previsti dai medesimi. Al contrario, per tutta l’attività che l’associazione può svolgere con criteri di discrezionalità, dal momento che gli statuti così prevedono, l’associazione dispone di quella autonomia per cui può regolarsi nel modo ritenuto più opportuno. (cfr. L. SPINELLI, “Rapporto”, 299-300. Si vedano anche: J.L. GUTIERREZ, “Can. 299”, 250.

Dal punto di vista giuridico, questa distinzione si ricollega alla più generale distinzione operata dal codice canonico tra persone giuridiche private e pubbliche (can. 116) ( 10 ), le persone giuridiche private nascono per libera iniziativa dei fedeli e agiscono in nome proprio per il perseguimento delle finalità proprie della Chiesa, le persone giuridiche pubbliche sono costituite dall’autorità competente e agiscono in nome di questa, esercitando funzioni autoritative.

 

Le associazioni private dei fedeli

Le associazioni private dei fedeli possono conseguire la personalità giuridica privata per decreto formale dell’autorità ecclesiastica competente. In questo caso, quindi, non basta un mero riconoscimento, ma si richiede un intervento più qualificato da parte dell’autorità.

L’approvazione degli statuti non cambia la natura privata dell’associazione.

Unicamente le permette di godere di personalità giuridica privata. Così l’associazione come tale si costituisce in soggetto di diritti e doveri distinti rispetto a quelli dei propri membri.

Le associazioni private senza personalità giuridica, invece, assicurano ai fedeli la massima – ancorché non assoluta – libertà di azione. Esse si fondano esclusivamente sulla libera iniziativa dei fedeli i quali si aggregano per conseguire la vasta gamma dei fini ecclesiali senza che l’autorità della Chiesa abbia conferito loro il carattere di soggetto giuridico. Dall’accordo dei fondatori consegue soltanto la

determinazione degli scopi associativi come pure l’accettazione di uno statuto per regolare l’attività sociale ed il raggiungimento delle finalità. Tale associazione, essendo priva di personalità giuridica, non può diventare soggetto di diritti e di doveri nella Chiesa. Per quanto riguarda gli obblighi che i membri liberamente possono assumere, essi ne rispondono in solido; essi sono nei confronti di eventuali beni associativi comproprietari o compossessori. In base alla loro autonomia statutaria, i

membri di una tale associazione possono incaricare un procuratore per amministrare il patrimonio comune. I moderatori non possono agire di loro esclusiva iniziativa, ma devono ricevere dai loro associati almeno un mandato generale, ferma restando la responsabilità collettiva in solido. I beni di una tale associazione, evidentemente, non sono beni ecclesiastici a norma del canone 1257. Infine, l’inserimento di queste associazioni private non riconosciute nell’ordinamento canonico avviene in forza delle finalità che esse perseguono congruenti con quelle generali della Chiesa. In 10 Can. 116 – §1. Le persone giuridiche pubbliche sono insiemi di persone o di cose, che vengono costituite dalla

competente autorità ecclesiastica perché, entro i fini ad esse prestabiliti, a nome della Chiesa compiano, a norma delle disposizioni del diritto, il proprio compito, loro affidato in vista del bene pubblico; tutte le altre persone giuridiche sono private.

Quanto associazioni di fedeli, esse sono soggette alla vigilanza dell’ordinario del luogo, che si esercita sopra i membri di una tale libera iniziativa.

 

Amministrazione dei beni

I beni temporali sono necessari affinché l’associazione possa realizzare la sua attività e quindi conseguire gli obiettivi che si propone. Inoltre, le associazioni con personalità giuridica privata sono soggetti come tali capaci di acquistare, possedere, amministrare ed alienare beni temporali. Il legislatore ha regolato l’amministrazione  dei beni anche delle associazioni private, con o senza personalità giuridica privata, lasciando agli statuti la libertà di determinare il modo in cui realizzarla.

Il canone 325, poi, concede all’autorità ecclesiastica competente il diritto di vigilare affinché i beni vengano impiegati per i fini dell’associazione.

A differenza dell’associazione pubblica – la quale ha la capacità di possedere ed amministrare i beni sia mobili che immobili, i quali sono beni ecclesiastici – l’associazione privata, ancorché dotata di personalità giuridica, non gode di tale capacità per quanto essa possa avere un fondo comune, costituito da beni mobili. Se invece si tratta di beni immobili, essi non possono essere posseduti a nome dell’associazione non eretta in persona giuridica pubblica: essi, pertanto, dovranno posseduti ed amministrati da latra entità in favore dell’associazione o da altra persona fisica o dalla stessa associazione nel caso la stessa abbia ottenuto la personalità civile.

In ogni caso questi beni non sono ecclesiastici e non devono essere confusi né con i beni profani delle associazioni civili, né con i beni dei fedeli in quanto tali. Infatti, i beni laicali delle associazioni private, a differenza di quelle civili, sono sempre soggetti, almeno in qualche misura, alla vigilanza dell’autorità ecclesiastica.

 

Responsabilità per le obbligazioni contratte

Mentre le associazioni pubbliche rispondono delle obbligazioni lecitamente contratte solo nei limiti del proprio patrimonio, l’associazione privata risponde delle obbligazioni contratte anche, personalmente ed in solido, da parte di coloro che contrassero tali obbligazioni eccedendo i limiti del mandato loro conferito dai componenti del gruppo. Se, invece, contrassero nei limiti del mandato ricevuto, tutti i soci sono tenuti a rispondere in solido.

 

Estinzione e soppressione dell’associazione e destino dei beni

Il Codice di diritto canonico stabilisce due procedimenti per l’estinzione delle associazioni private. Il primo, conforme alla norma degli statuti (can. 326). Questi devono stabilire che l’associazione possa estinguersi per volontà dei suoi membri, regolando il modo per esprimere validamente questa volontà.

Questo è il procedimento normale nel caso di associazioni private attesa la loro natura. Se l’associazione si è costituita mediante un accordo privato tra i membri essa può pure sciogliersi per accordo privato tra di loro. Tuttavia, il can. 326 stabilisce che un’associazione privata può essere soppressa anche da parte dell’autorità competente, se la sua attività risulti essere di grave danno per la dottrina o per la disciplina ecclesiastica o causa di scandalo per i fedeli. In tutte queste ipotesi l’associazione certamente non realizzerebbe un’attività conforme alle finalità indicate nei suoi statuti, che sono quello che giustificano la sua permanenza nella Chiesa. Nel caso in cui l’associazione abbia personalità giuridica privata, in virtù del can. 120, detta persona giuridica si estingue quando la stessa associazione si scioglie in conformità con gli statuti. Il can. 326 non indica che l’autorità competente debba udire il presidente e le altre cariche direttive, come si richiede per le associazioni pubbliche, ma la cosa viene ritenuta pacifica.

Contro il decreto di soppressione è possibile proporre ricorso seguendo le norme stabilite nei canoni 1732-1739. L’autorità ecclesiastica competente è indicata nel can. 312, a seconda dell’ambito territoriale dell’associazione che si estingue. Il can. 326 lascia la libertà agli statuti per determinare il destino dei beni dell’associazione privata che si è estinta, facendo salvi i diritti acquisiti e la volontà

dei donanti.

 

Le associazioni nell’ordinamento italiano.

Nell’ordinamento giuridico italiano, l’associazione è una delle forme aggregative riconosciute dalla legge, che ne tutela la libertà costitutiva e le forme di attività. Le associazioni, riconosciute o non riconosciute come persone giuridiche sono gruppi di persone liberamente costituiti, che svolgono la loro attività prevalentemente attraverso prestazioni personali o patrimoniali, volontarie o meno, degli aderenti (soci). L’associazione è quindi la risultante di un contratto tra due o più soggetti con cui le parti si obbligano, attraverso una organizzazione stabile, a perseguire uno scopo comune diverso da quello per cui la legge stabilisce una forma particolare (come ad esempio avviene per le società che perseguono lo scopo lucrativo e le cooperative che perseguono uno scopo mutualistico).

 

Gli elementi strutturali dell’associazione

Sono elementi generali, comuni ad ogni tipo di associazione:

– elemento soggettivo, costituito da una collettività di persone fisiche che si uniscono in maniera più o meno duratura per il raggiungimento di un determinato fine. Viene in rilievo il rapporto giuridico che stringe i vari individui tra loro e l’interesse comune che li spinge ad unirsi. Elemento teleologico, dato dall’esistenza dello scopo comune (non lucrativo, cooperativo od altro per cui è prevista dalla legge una forma diversa) cui tendono le attività di tutti i partecipanti. È questo l’elemento fondamentale dell’associazione, costituendo la ragione essenziale del suo sorgere, il legame che unisce le varie attività dei singoli, e la causa dell’estinzione (nel momento del suo raggiungimento) della associazione.

– Elemento oggettivo, dato dal contributo (in natura, in denaro, in prestazione lavorativa, ecc.) che ciascun individuo apporta per il raggiungimento dello scopo comune. Un patrimonio è necessario solo per l’associazione riconosciuta.

– Elemento materiale, rappresentato dall’organizzazione (fissata dagli accordi degli associati), cioè dalla nomina di organi rappresentativi e dalla divisione dei compiti tra i soggetti associati.

– Elemento volontaristico, dato dalla libertà di costituire un’associazione e di aderirvi, e dalla libertà di agire nell’ambito dell’ordinamento per il raggiungimento dei propri scopi.

 

L’atto costitutivo dell’associazione

Il Codice civile del 1942 parla delle associazioni riconosciute e delle fondazioni, dettando un’unica norma espressa: l’art. 14 cod. civ. che impone la formalità solenne dell’atto pubblico (ad es. registrata tramite notaio o pubblico ufficiale) per entrambe le figure, poiché senza l’atto pubblico l’ente non può chiedere il riconoscimento.

Nessuna forma è invece prevista per l’atto costitutivo di una associazione non riconosciuta. L’atto costitutivo dell’associazione è un atto negoziale, o meglio un contratto di natura associativa, che nasce dalla volontà di più soggetti virtualmente in conflitto tra loro, e le cui prestazioni sono dirette al conseguimento di uno scopo comune (trattasi comunque di prestazioni corrispettive).

Non è esclusa la formazione progressiva del contratto associativo, che si ha quando alcuni soggetti promotori preparano il programma della futura associazione, al quale aderiscono altri interessati (anche con scrittura privata). Dopo la deliberazione dello statuto da parte dell’assemblea, si redige l’atto costitutivo in forma solenne (se l’associazione intende chiedere il riconoscimento). Lo statuto contiene le regole relative alla vita ed al funzionamento dell’ente (art. 16 c.c.): può anche mancare, quando tali regole sono inserite nel contratto costitutivo (del quale ha la medesima natura giuridica negoziale), sebbene nella pratica si tenda a distinguere gli elementi essenziali (denominazione, scopo, patrimonio, sede, diritti ed obblighi dei soci e criteri di erogazione delle rendite) dagli elementi facoltativi (norme relative all’estinzione dell’ente, alla sua trasformazione, alla devoluzione del patrimonio, ecc.).

 

L’autonomia patrimoniale dell’associazione

L’elemento caratterizzante e più rilevante (sotto il profilo socio-economico) dell’associazione è dato dall’autonomia patrimoniale perfetta per quelle riconosciute ed imperfetta per quelle non riconosciute.

Autonomia patrimoniale perfetta significa che il patrimonio dei componenti è separato da quello dell’ente e che delle obbligazioni risponde sempre e soltanto il patrimonio dell’ente e non quello degli associati. Inoltre i creditori dei soci non possono aggredire il patrimonio dell’ente. L’autonomia patrimoniale perfetta esiste per le persone giuridiche, associazioni riconosciute e società di capitali. Autonomia patrimoniale imperfetta significa che alcune figure associative prevedono una responsabilità di alcuni o tutti partecipanti per i debiti dell’associazione.

L’autonomia patrimoniale imperfetta è attribuita alle associazioni non riconosciute (in cui rispondono oltre al patrimonio dell’ente i soggetti che hanno agito in nome e per conto dell’associazione) ed alle società di persone (in cui rispondono tutti o alcuni dei soci).

 

Forma giuridica

La Costituzione italiana, all’articolo 18, riconosce ad ogni singolo individuo il diritto di associarsi in organismi collettivi dalle svariate finalità. “…i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione per fini che non sono vietati dalla legge“.

L’ordinamento italiano identifica nel codice civile due principali categorie nei quali ricondurre le associazioni:

– associazioni riconosciute come persone giuridiche

– associazioni non riconosciute come persone giuridiche

 

Associazioni non riconosciute

In questa seconda categoria rientrano la maggior parte delle associazioni, considerati gli oneri che comporta il riconoscimento. Si tratta di organismi che godono di una capacità giuridica oggi piena (in passato non potevano acquistare per donazione o successione) ma che non hanno autonomia patrimoniale perfetta. Vale a dire che si tratta di enti privi di personalità giuridica, le cui responsabilità in sede civile, amministrative, penale ed economico-finanziarie ricadono su coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, anche se non sono iscritti. Sono comunque soggetti di diritto, autonomi rispetto ai soci, dotati di patrimonio (eventuale) che prende il nome di fondo comune. Gli articoli di riferimento del Codice civile sono il 36, 37, 38 CC nonché le indicazioni previste dalla L.266/91 recante disposizione per le organizzazioni di volontariato, o i disposti del D.Lgs. del 4 dicembre 1997, n.460 che introduce la categoria di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) ( 11 ). Per ovviare all’esiguità dei disposti normativi in materia, il Legislatore attribuisce agli “accordi degli associati” la definizione dell’ordinamento interno.

 

La responsabilità sussidiaria

L’art. 6 comma 2 L. 383/2000 ha stabilito il principio che per le obbligazioni delle associazioni di promozione sociale risponde innanzitutto l’associazione stessa con il suo patrimonio e solo in via sussidiaria il presidente o coloro che hanno agito in nome dell’associazione. Viene, perciò, modificata la regola valida per le altre associazioni di una responsabilità solidale senza il Beneficium excussionis ( 12 )

 

Nell’ordinamento italiano l’espressione organizzazione non lucrativa di utilità sociale, meglio nota con l’acronimo ONLUS, indica una categoria tributaria alla quale, secondo l’art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, appartengono determinati enti di carattere privato, anche privi personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi rispondono i requisiti elencati nello stesso articolo. L’appartenenza a tale categoria attribuisce la possibilità di godere di agevolazioni fiscali.

 

Il Beneficium excussionis è un istituto del diritto privato che indica il “beneficio di escussione”. Tale principio fu per la prima volta sancito dal Giustiniano all’interno del suo Corpus Iuris Civilis. Nel rapporto di fideiussione, per portare un esempio applicato del principio sopraddetto, il fideiussore godente di questo beneficio potrà chiedere al creditore di soddisfarsi in via preventiva sul patrimonio del soggetto debitore principale, ove questi fosse insolvente allora avrà la possibilità di indicare su quali beni rivalersi per primi.

 

La Storica Compagnia dei Cavalieri del Tau come associazione non riconosciuta

La Storica Compagnia dei Cavalieri del Tau, al pari della Onlus e delle Magioni, è un’associazione non riconosciuta e, come tale, non ha personalità giuridica pur essendo un soggetto di diritto. La caratteristica principale delle associazioni non riconosciute è che delle obbligazioni sociali, siano esse civili, amministrative o tributarie, rispondono, personalmente e solidalmente con il fondo comune (se presente), coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

Tale caratteristica, che la differenzia rispetto all’associazione riconosciuta dove i creditori sociali possono rivalersi soltanto sul patrimonio dell’associazione, si giustifica con la mancanza di qualsiasi forma di controllo sull’idoneità del patrimonio a costituire un’adeguata garanzia per i creditori.

La responsabilità di chi abbia agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non dipende dalla qualità di rappresentante astrattamente rivestita, ma dallo svolgimento in concreto dell’attività negoziale da cui sia derivata un’obbligazione per l’ente.

Pertanto, tali obbligazioni possono essere assunte sia dall’effettivo legale rappresentante che da un soggetto che agisce sulla base, per esempio, di un mandato senza rappresentanza, dove il mandatario agisce per conto dell’associazione ma in nome proprio, assumendosene le relative responsabilità. Inoltre, anche un soggetto del tutto privo di poteri rappresentativi potrebbe impegnare l’associazione nei confronti dei terzi in quanto viene comunque tutelato l’affidamento dei terzi, i quali possono non sapere che il soggetto con cui sono entrati in rapporto è privo dei necessari poteri rappresentativi.

Ciò non esclude, peraltro, che il suddetto difetto dei poteri rappresentativi comporti, sul piano dei rapporti interni, una responsabilità dell’associato medesimo nei confronti degli altri associati e dell’associazione.

 

LE MAGIONI DELLA STORICA COMPAGNA

funzionamento, ordinamento, ammissioni

 

Scopo del presente elaborato è quello di fornire una sintesi organica dell’architettura statutaria per meglio comprenderne le potenzialità nello sviluppo strategico dell’operare nell’attuazione degli scopi statutari.

Siamo quindi chiamati a riflettere sulla normativa che ci siamo dati il 29 novembre 2009, vivente il 1° Gran Cancelliere Gr. Uff. Dott. Luigi PACINI di venerata memoria, approvata canonicamente da S. Ecc. Rev.ma il Vescovo di San Miniati l’8 dicembre 2009.

Dopo aver trattato del Confratello e della Dama e dopo aver esaminato gli Organi Statutari (il Capitolo Generale, il Consiglio dei Reggenti e le figure che lo compongono, l’Alto Protettore della Storica Compagnia e Sua Vigilanza) ora approfondiremo l’argomento delle Magioni della Storica Compagnia.

 

Le Magioni

Occorre qui fare una premessa di carattere storico, poiché l’idea delle strutture periferiche, che nello Statuto sono denominate “Magioni”, è l’attuazione contemporanea di ciò che è riportato nella “Regola

dell’Altopascio” del 1239, che occorre sia pur con brevi cenni, esaminare.

 

Le Magioni nella Regola del 1239

Negli antichi “Statuti Altopascini” vengono più volte richiamate le “Dipendenze”, le “Obbedienze”, i “Priorati”, le “Case”, le “Bajulie” ecc..

L’architettura ordinamentale che emerge dallo studio della “Regola del 1239” vede al suo vertice il “Capitolo Generale dell’Ospedale Altopascio” che è diverso dal “Capitolo Generale di Altopascio”, infatti il primo riguarda esclusivamente “l’Ospedale” – all’epoca l’ “Ospedale” corrisponde quello che noi oggi chiamiamo “Ordine Equestre” ( 1 ) – mentre il secondo riguarda la “Grande Magione”, cioè Altopascio, residenza del Gran Maestro o Custode Generale.

Mentre il “Capitolo Generale dell’Altopascio” era saltuario ( 2 ), il “Capitolo Generale di Altopascio” era come per tutti i Capitoli delle Magioni di cadenza annuale ( 3 ) infatti si recita “ … in ciascun priorato non sia nulla casa, la quale a suo podere ogni anno ad capitulo non risponda, et delle lemosine acquistate ad uopo dei poveri, et della terza parte di lavorii, et nutrimenti, secondo l’ordinamento della casa dell’Ospitale in ciascuno anno”; quindi ogni “Casa” quella che chiamiamo

oggi “Magione” aveva un suo ordinamento della casa, cioè regolamento interno.

Nel Ns. Statuto del 29 novembre 2008, il Capitolo Generale è la riunione di tutti i componenti della Compagnia: Confratelli Cavalieri del Tau, Consorelle Dame del Tau, Ecclesiastici delle Magioni ed

Ecclesiastici della Compagnia.

Alcune Magioni degli Altopascini, avevano giurisdizioni vastissime: basti ricordare che la Magione di Parigi aveva dipendenze ( denominate “Hospitali”) sparse in tutta la Francia; altre erano più limitate nel territorio, comunque in tutte dovevano essere celebrati i Capitoli annuali le cui norme erano dettate dal capitolo LXXXVI, qui esamino solo quelle di carattere organizzativo.

Vediamo innanzitutto quali erano gli Organi periferici dell’Ordine che componevano il Capitolo Locale, insieme a tutti i Frati della “Obedientia”, in ordine gerarchico abbiamo: il “Maestro della Bajulia”, il Priore della Chiesa della Magione, i Chierici, il Diacono. Il Sub Diacono, ed infine i

Frati-Cavalieri.

Il Maestro locale o “Custos” passava in rassegna la situazione finanziaria chiedendo quali elemosine “si de’ vivi, come dei morti” i 1 )- L. Guelfi Camaiani, Relazione per il XIX congresso di araldica e genealogia- Parigi 1990, pagina 12 )- il Capitolo generale dell’Ospedale è regolamentato : dal capitolo LXXVII della Regola (d’ora in poi si citeranno

solo i Capitoli intendendosi quelli della Regola del 1239) in caso di morte del Gran Maestro; e dal capitolo LXXVIII in caso di convocazione del Gran Maestro 3 )- tale capitolo Generale è statuito dal capitolo LXXXXV singoli Frati avevano portato; poi domandava ai singoli componenti di rendere conto della casa loro assegnata. Successivamente chiedeva la situazione patrimoniale di ogni singola casa, se avessero animali, terreni non coltivati, ecc. in modo che “potrà conoscere lo stato della bajulìa, et chi farà peggio et mellio”. Se del caso “rendeva giustizia”.

Il Maestro sceglieva dieci Frati – “o vero quali vorrà” – ed attribuiva loro l’incarico di eleggere: “l’ospitalieri, et priore et comandatore del tesoro della chiesa” ed altri che avrebbero provveduto all’organizzazione della casa in base alle esigenze locali.

Ad elezione avvenuta i dieci Frati si recavano di nuovo in Capitolo ed annunciavano, al Maestro e ai Frati, di essere addivenuti alla decisione loro demandata; quindi il Maestro assegnava ai prescelti i vari incarichi, essi si riunivano – insieme agli altri per il quali il Maestro si era riservato la nomina – per impartire le direttive ai “comandatori nelle case della bajulia”, per studiare i piani di autofinanziamento.

Concluso il Capitolo i frati tornavano nelle loro dipendenze con la raccomandazione di tenere e custodire bene tutto quanto loro assegnato, animali, e cose della loro casa, con particolare riguardo a far coltivare bene le vigne e le terre da seminare perché in quel modo “ se bene lavoreranno, aranno quelle cose che seranno necessarie al maestro et ai frati dell’Ospitale; potranno sovvenire alli infermi, et ai poveri dare le lemosine”

Era quindi una organizzazione estremamente snella, dove le singole Magioni godevano di grande autonomia e avevano un duplice raccordo con la Grande Magione: cioè quello di dipendere direttamente dal Gran Maestro e del” Capitolo Generale dell’Altopascio”

 

Le Magioni nello Statuto del 2008

Ora che abbiamo idea di come erano strutturale le Organizzazioni Territoriali dell’antico Ordine degli Altopascini, penso si possa ben comprendere il contenuto dell’odierno Statuto della Ns. Confraternita, che a differenza dell’Ordine del Tau, non ha al vertice gerarchico un Gran Maestro o Custode Generale bensì un Gran Cancelliere; così come al vertice della Magione non c’è un Maestro, bensì un Custode.

Nello Statuto della Confraternita, le Magioni sono citate negli articoli: art. 2 al punto f; fra le finalità della Compagnia vi è infatti “la formazione e la costituzione di Magioni” art. 5 al comma 3 e comma 9; inerente la vestizione da parte del Vescovo della Diocesi ospitante la Magione art. 6; inerente la solennità del 25 luglio, festa del celeste Patrono l’Apostolo S. Jacopo “da celebrarsi con particolare solennità in tutte le Magioni” art. 7; inerente i Cappellani delle Magioni da nominarsi dall’Ordinario del luogo art. 8; commi 3 e 4 ; il comma 3 recita: “ La costituzione i

Magioni della Storica Compagnia in Diocesi diverse da quella di San Miniato sarà deliberata dal Consiglio dei Reggenti sentito il Vescovo di San Miniato e con il nulla-osta del Vescovo del luogo” ( 4 ); il comma 4 recita “ le Magioni sono ospitate nelle sedi di fondazione e dipendono dalla casa madre per la concertazione dei programmi e delle nomine del Custode della Magione e dei confratelli Cavalieri.” art. 9; comma 1; nel comma 1 è riportata la composizione del Consiglio dei Reggenti del quale i Custodi delle Magioni fanno parte art. 10 per intero; verrà esaminato in seguito art. 11 comma 2; nel comma 2 si precisa che i Confratelli e le Consorelle, e gli Ecclesiastici della Magione “si impegnano in modo responsabile e creativo nella propria Chiesa diocesana, 4 )- alcuni Confratelli hanno visto in questo comma, qualcosa di non immediatamente evidente e cioè se il comma può essere interpretato anche nel modo che possa far intendere che in una Diocesi possano coesistere due Magioni autonome: il Consiglio dei Reggenti, il 23 ottobre 2009 e il Capitolo Generale del 4 luglio 2010 hanno autenticamente interpretato che in ogni Diocesi deve esserci una sola Magione; invero il Consiglio dei Reggenti, del 23 ottobre suddetto, lasciava uno spiraglio sulla possibilità di aprire all’interno di una Magione anche sue Deputazioni; è stato osservato che se ritenuto necessario, sarà la singola Magione a deliberare la formazione di una sua Deputazione dipendente dalla Magione medesima, ma ciò non riguarda la Compagnia ma solo l’ ”organizzazione interna” che la Magione può attribuirsi liberamente, in base alla conoscenza del territorio assegnato, infatti ciò non ha rilevanza ai fini dell’’architettura della Compagnia, che ha giurisdizione sulle Magioni nella sua globalità e non scende nei particolari organizzativi interni, che ciascuna Magione può liberamente stabilire per il raggiungimento degli scopi statutari coinvolgendosi attivamente nei progetti pastorali della propria Diocesi e condividono il progetto pastorale diocesano, in atteggiamento costante di ascolto e dialogo con il proprio Vescovo”

Dall’attenta disamina dell’articolato, si comprende che le Magioni della Compagnia sono state pensate come Entità dotate di amplissima autonomia, affinché si adattino al loro territorio Diocesano, che può non essere solo in Italia, ma in tutte le Diocesi della Via Francigena, e ovunque si ritenga – in una prospettiva universale, di servizio alla Santa Chiesa di Romana – sia possibile e necessario impiantarle, in tutto il resto del mondo.

La Persona che aderisce alla Compagnia entra nell’organico di una Magione, normalmente quella impiantata nella Diocesi della Sua residenza, in modo da soggiacere alle direttive spirituali dello stesso Vescovo diocesano.

Per la costituzione di una Magione della Compagnia è previsto un iter statutario abbastanza complesso; nella prassi, in realtà, costituire una Magione è ancor più complesso di come è sancito nello Statuto. Qui vediamo come lo Statuto organizza la Magione, della prassi ne parleremo dopo.

 

Le Magioni nell’art. 10 dello Statuto

Chi si avvicina a questo corso di formazione, ha già sperimentato come funziona la Magione alla quale è stato assegnato.

E’ necessario però focalizzare la nostra attenzione sul dettato statutario poiché esso, a differenza dello Statuto delle singole Magioni, è valido ed efficace per tutta la Compagnia; in particolare vediamo di approfondire il dettato dell’articolo 10 dello Statuto della Ns. Confraternita.

Innanzitutto rileviamo ciò che non c’è, partendo dal presupposto che ciò che non è vietato o che non è compreso nello Statuto si può legittimamente porre in essere, poiché ininfluente per il funzionamento globale dell’intera Compagnia.

Nello Statuto non è previsto il Capitolo Generale della Magione!

Proprio non esiste, non è regolamentato. Perché lo Statuto non ha previsto il Capitolo della Magione? Non è che il Capitolo Generale di Fondazione, del 29 novembre 2008, stava pensando ad altro quando ha esaminato la struttura periferica. E’ semplicemente osservabile che, per la Compagnia, non ha nessuna rilevanza che in una Magione ci sia o meno il Capitolo della Magione; riguarda esclusivamente l’organizzazione interna della singola Magione che, nella sua autonomia può decidere se ne ha necessità o se può farne a meno ( 5 ).

Lo Statuto nel regolamentare le Magioni, stabilisce che le stesse vengono ad esistenza quando il Consiglio di Reggenti ne ravvisa l’opportunità. L’iter di costituzione è abbastanza complesso, vi è previsto innanzitutto il parere favorevole dell’Ordinario diocesano locale, poi occorre il nulla osta dell’Alto Protettore della Storica Compagnia, poi occorre che il Capitolo Generale della Compagnia elegga il Custode ma per fare il nome del Custode occorre prima il nulla osta dell’Ordinario diocesano, poi il nulla osta dell’Alto Protettore poi ancora il nulla osta del Consiglio dei Reggenti, infine, a conclusione dell’iter è necessario che il Gran Cancelliere lo proponga al Capitolo Generale che può, o meno, eleggere il 1° Custode della costituenda Magione.

Solo dopo che il Capitolo Generale ha eletto il 1° Custode la Magione viene ad esistenza e può diventare operativa.

Nella prassi, il già complesso iter statutario, è nella realtà molto più complesso, ed è una complessità che solo il Consiglio dei Reggenti può dipanare.

Infatti in tutto l’iter non si è ancora tenuto conto di un fattore fondamentale: quantitativamente, in quella Diocesi dove andiamo a fondare una nuova Magione, quanti Confratelli e Consorelle vi sono?

5 ) – attualmente il Capitolo di Magione esiste sia nello statuto della Magione di Massa, sia nello Statuto della vecchia Magione di San Romano, ancora vigente – ad oggi – nell’attuale Magione di San Miniato

Le Risorse Umane sono il fondamento istitutivo della Magione. Poiché la Magione è destinata ad operare in una realtà ecclesiale diocesana, è impensabile porla in esistenza con poche o scarse Risorse Umane poiché si creerebbero dei problemi insormontabili al 1° Custode e a tutti i Confratelli che sono chiamati a collaborare con lui per il raggiungimento delle Finalità statutarie.

L’evidenza empirica ci dimostra che nelle precedenti esperienze, oltre al costante impegno per la rivitalizzazione della Via Francigena, che è la Missione Principale della Compagnia, le direttive che ci giungono, spesso comportano un fatto – che a molti di noi (me compreso) può creare titubanza e timidezza – che ci fa vivere la nostra essenza di cristiani, quello di testimoniare in pubblico che stiamo da una Parte: che stiamo nella Chiesa!

Infatti, oltre alle Ns. cerimonie interne: S. Messa di Vestizione; S.Messa dei Defunti ecc.; siamo chiamati al Servizio nelle manifestazioni esterne: le processioni, i concerti nei Santuari, la Giornata della Pace, ecc. ebbene in tali occasioni i componenti della Magione mostrano la loro faccia indossando la Cappa della Compagnia e sfilano nelle Processioni spesso in posizioni chiave quali la Scorta d’Onore al Santissimo Sacramento o più semplicemente la Scorta d’Onore al Santo Patrono.

Ecco che l’evidenza empirica cui accennavo sopra, ci insegna che in una Magione si può contare sulla presenza di circa 1/3 dei suoi componenti, in tali manifestazioni esterne. Tenete conto che una Scorta

d’Onore inferiore a sei Confratelli NON va effettuata (in tali occasioni, se fossimo inferiori a sei Confratelli meglio non indossare le Cappe e non partecipare) perché ciò può nuocere gravemente all’immagine della Storica Compagnia, inoltre crea nocumento alle potenzialità di sviluppo della nuova Magione.

Nella prassi, il Consiglio dei Reggenti delibera la costituzione della nuova Magione tenendo conto anche dell’entità numerica dei Confratelli.

Come sapete il Piano Strategico di Sviluppo della Compagnia, prevede la prossima costituzione di una Magione a Lucca e di una Magione a Pietrasanta, in Diocesi di Pisa. I rispettivi Vescovi ancora non ne sanno nulla. Infatti occorre prima che ci sia un buon nucleo di Confratelli che possano entrare nell’organico delle nuove Magioni: a Lucca non abbiamo nessuno; a Pietrasanta non abbiamo nessuno.

Per la costituzione di una Magione, il Consiglio dei Reggenti, prosegue con il “Metodo Pacini”. Infatti il Ns. 1° Gran Cancelliere, di Venerata Memoria, nella lungimiranza del suo pensiero vedeva una Magione in ogni Diocesi attraversata dalla Via Francigena; veniva incaricato un Consigliere Delegato alla Fondazione della Magione; lo stesso cercava i primi collaboratori, i collaboratori entravano nella Magione di San Romano e diventavano Confratelli; quando esisteva la reale e incontrovertibile certezza che la nuova Magione potesse raggiungere l’organico di una ventina di Confratelli veniva costituita la nuova Magione: così è stato per la Magione di Massa, così sarà per la Magione di Pietrasanta e poi di Lucca.

Dalla prassi, torniamo ora allo Statuto e vediamo come è previsto l’Organigramma delle Magioni della Storica Compagnia.

 

I Custodi delle Magioni

Dalla lettera dell’articolo 10 si evince che: – I Custodi governano le Magioni della Storica Compagnia ( 7 ) – Vengono eletti dal Capitolo Generale, su proposta del Gran Cancelliere, previo parere del Consiglio dei Reggenti e dell’Alto Protettore (art. 10 punto 1) – Propongono l’accoglienza dei nuovi Membri della Compagnia ( 8 ) 6 ) – Le Magioni sono a livello Diocesano, una Diocesi una Magione. Attualmente le Magioni sono 2, quella di San Miniato e quella di Massa, esse esistono dalla fondazione, 29 novembre 2009. Il 1° Custode della Magione di San Miniato è stato il Dott. Alessando VALIANI, dal 29 novembre 2009 al 28 giugno 2009; il 2° Custode della Magione di San Miniato è il Cav. O.M.R.I. M.o. Pierluigi LUTI, eletto dal Capitolo Generale del 28 giugno 2009 a Massa; il 1° Custode della Magione di Massa è il Cav.Uff. O.M.R.I. e Cav. S.M.O.Costantiniano di S. Giorgio Geom. Egisto Umberto BORGHINI, eletto il 29 novembre 2008

7 ) – il fatto che governino le Magioni significa anche che ne sono i Legali Rappresentanti, e quindi provvedono a firmare gli atti di competenza , compresa la corrispondenza con la rispettiva Curia episcopale e le proposte di ammissione alla Compagnia 8 ) – il Capitolo Generale del 28 febbraio 2009 ha deciso di inviare copia dei curriculum degli Aspiranti anche all’Alto Protettore, quindi i Custodi ne inviano copia all’Alto Protettore e l’originale alla Gran Cancelleria, i curriculum vengono conservati nel “Fascicolo Personale” di ogni Membro della Compagnia a cura del Gran Cerimoniere

– I Custodi durano in carica tre anni – Nominano i Consigli delle Magioni, che li assistono nel governo delle Magioni stesse – Fanno parte del Consiglio dei Reggenti

 

I Consigli delle Magioni

L’entità dei componenti del Consiglio della Magione non è predeterminata, infatti nell’articolo 10, al comma 2° si dice solo che esistono i Consigli di Magione, nominati dal Custode: pensate che lo Statuto è stato studiato per valere nel futuro, quando avremo una decina di Magioni o più sia in Italia che all’Estero.

Quindi alla Compagnia non interessa sapere chi sono gli Elemosinieri, i Cerimonieri, i Cancellieri delle singole Magioni, alla Compagnia interessa esclusivamente che il Custode di quella Magione sappia organizzare il proprio Consiglio di Magione secondo le necessità di quel particolare territorio diocesano.

Ogni Magione si organizza in base alle proprie esigenze: infatti ogni Magione conosce il suo territorio diocesano dove opera e quindi potranno esserci Consigli con 5, 6, 7 o più componenti. Non va dimenticato infatti che l’unico legale rappresentante della Magione è il Custode, poiché è l’unico che viene eletto dal Capitolo Generale della Compagnia ed è l’unico membro della Magione che siede nel Consiglio dei Reggenti.

Allo stato attuale le Magioni hanno tutte: – Un Vice Custode – un Cancelliere o Segretario – un Elemosiniere o Tesoriere – Un Cerimoniere

 

Conclusioni

E’ ora agevole giungere ad una conclusione della presente esposizione sulle Magioni della Storica Compagnia.

L’Aspirante, che condivide in ogni sua parte lo Statuto, inizia un cammino spirituale insieme agli altri Confratelli, per l’attuazione degli Alti Ideali statutari; entra nella Storica Compagnia, con la suggestiva Cerimonia di Vestizione da parte dell’Alto Protettore, o dal suo Vescovo Diocesano.

Poteva, quell’Aspirante entrare in un’altra realtà ecclesiale, poteva entrare nella Caritas, poteva far parte del Movimento Carismatico oppure dei Focolarini, o di ognuna delle molteplici Entità ecclesiali che rendono feconda l’opera della Chiesa.

Una domanda porgo a Voi, che vi apprestate ad essere Vestiti Confratelli Cavalieri del Tau e Consorelle Dame del Tau; alla conclusione di questo Corso di Formazione, sapete ora tutto della Compagnia: questa è la Compagnia che noi abbiamo fondato e costituito; questa è la nostra Compagnia, siete consapevoli che entrando in questa Compagnia accettate incondizionatamente quello che la Compagnia è realmente?

Siete Voi disposti a condividere con noi la vita della Compagnia?

Questo è l’ultimo passo che Vi si chiede: ora che la conoscete, se decidete che questa NON è la Vostra Compagnia non entrateci, perché per noi è una cosa importante e la Vostra presenza potrebbe danneggiarci; se invece decidete, con spirito di servizio, che questa è la Vostra Compagnia entrateci! Farete parte di una Magione del Tau!

Ostentando la TAU – simbolo di Salvezza e di Resurrezione – cucita sulla Vostra Cappa, dimostrerete al Mondo che appartenete alla Chiesa e sarete riconosciuti come Persone coraggiose, che non temono di asseverare l’adesione al Cristo Risorto!

Noi Vi accogliamo, con cuore sincero, nella Nostra Compagnia, per continuare a costruirla insieme. E Voi, tutti Voi, sarete fra le cose più preziose che la Vostra Magione avrà.

 

 

LA VIA FRANCIGENA NELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

 

Fin dai secoli XI e XII i fedeli di ogni parte di Europa convennero in folle sempre più numerose al sepolcro di San Giacomo, prolungando fino al luogo che allora era considerato “finis terrae” quel celebre “camino de Santiago”. Lungo la via trovavano assistenza e alloggio e convenivano dalla Francia,dall’Italia, dal centro Europa, dai Paesi nordici e dalle nazioni slave, uomini e donne di tutte le condizioni sociali: dai regnanti ai più umili abitanti di sperduti villaggi e cristiani di tutti i livelli spirituali: santi e peccatori.

Lo ha ricordato lo stesso Giovani Paolo II: “L’intera Europa si è ritrovata attorno alla memoria di Giacomo in quegli stessi secoli nei quali essa si costruiva come continente omogeneo e spiritualmente unito”.

Il pellegrinaggio, che certo non va confuso semplicemente con il turismo, fu uno degli elementi forti che favorirono la comprensione reciproca dei popoli europei tanto diversi quali sono i latini, i germani, celti, gli anglosassoni e gli slavi.

Il pellegrinaggio ha fatto incontrare e spesso unire tra loro quelle genti che, di secolo in secolo, sono state raggiunte dalla predicazione dei testimoni di Cristo ed hanno abbracciato la fede evangelica.

Ma ancora oggi c’è bisogno che i popoli del vecchio continente riscoprano e rinverdiscano, con pazienza, convinzione e grande umiltà, la linfa vitale delle profonde radici cristiane.

 

 

IL “ NUOVO ” PERCORSO DELLA VIA FRANCIGENA NELLA PROVINCIA DI MASSA -CARRARA.

 

E’ necessario tracciare ora un “nuovo” percorso della Via Francigena dal Passo della Cisa sull’ Appennino ( il Montebordone , da “mons longobardorum”) sino a Montignoso, ultimo comune della provincia di Massa Carrara.

Nuovo nel senso di organizzare un recupero delle emergenze e dei segni materiali dell’uomo, finora mai presi in considerazione, lungo il percorso e, specialmente nuovo, per l’anima e lo spirito di chi percorreva quella strada una volta e per chi lo fa oggi.

Si parla di quei segni che il “viandante” lasciava lungo le vie acciottolate e nei borghi e città che incontrava. Lasciava incisioni col nome, frasi o simboli sulle pietre dove riposava per riprendere poi il cammino con nuova forza;si vedono ancora varie tipologie iconografiche di croci incise o dipinte su marmo o altro materiale.

Alcuni percorsi collaterali alla Via portano a piccoli santuari in luoghi dove si dice che la Madonna conceda miracoli ( Si veda la piccola chiesetta della Madonna del Monte, nella provincia di Massa Carrara, la quale oltre ad essere meta di una silenziosa speranza, presenta nei paramenti murari epigrafi di varie epoche, probabilmente frutto di reimpiego da strutture anteriori ).

Il pellegrino cercava poi fonti di acqua sorgiva, attraversava ponti , si fermava in hospitali ora ormai ruderi ma degni di nota e di rilievo documentario.

Il reimpiego di materiali usati in contesti precedenti al medioevo (epoca romana) si trovano in molti borghi lunigianesi: sia epigrafi romane su lastre marmoree, come preziosi motivi decorativi floreali e

classicheggianti, provenienti dal famoso Portus Lunae, poco distante da Massa e da Carrara. Siamo nel periodo in cui Roma suddivise il territorio secondo la centuriazione, della quale l’Ager Lunensis ne faceva parte e che poi diventò Comitatus Lunensis, quando la potenza di Luni decadde ed il vescovo di Luni ne ereditò il territorio, a causa del quale fu spesso in competizione con i Malaspina, feudatari di meravigliosi castelli lungo la valle del fiume Magra. (Ancora più avanti nei secoli un “ramo” di essi unì la casata nobiliare malaspiniana con la famiglia genovese dei Cybo, e risiedette nel castello di Massa, detto appunto “Cybo Malaspina”.) Ritorniamo al “viandante, “ che nel suo prezioso percorso trova alcune statue stele inserite in pareti esterne di abitazioni, ed è sorpreso nel vedere anche maschere antropomorfe apotropaiche in pietra, sopra i portali delle case.

Sarebbe opportuno catalogare anche i portali di tutta la provincia di Massa Carrara, perché ognuno è espressione di artigianato pensato, amato e degno talvolta di essere chiamato arte.

L’antico viandante ci invita a cercare le vecchie sorgenti usate da lui lungo le strade e ponti ed “ospedalacci” (antichi hospitali) ormai livello di rudere: vestigia antiche che parlano di tanta storia, vita e fede.

Questo percorso riguarda il tracciato viario evolutosi nei secoli: dalla strada che costeggiava il mare Tirreno in epoca romana per raggiungere le province del nord cioè la via Aemilia Scauri ( poi Aurelia), fino ad arrivare alla Via Francigena che insisteva su tracciati preesistenti. E così, avanti nei

secoli : la continuità è stata verificata archeologicamente in molti siti della Lunigiana , Toscana ed ovunque sia stato indagato con attenzione, ad esempio, una villa romana, un borgo medievale ecc. Sappiamo bene, infatti, che, ove esistesse una caverna asciutta, vicina ad acque sorgive, fonti di approvviggionamento umano per la sopravvivenza della specie, lì si sono ripetuti e sovrapposti,assumendo ovviamente le varie forme dettate dai tempi, nuovi insediamenti.

Per quanto riguarda poi i collegamenti viarii interni, dalla fascia costiera verso l’interno,si sono sempre sviluppati, nella storia di un territorio, percorsi che permettessero l’accesso alle varie fattorie e “ massariciae” romane(si presume infatti che il nome di Massa derivi da quello romano di massaricia). Dalla Via Francigena, analogamente, si dipartivano a raggera od anche parallele mulattiere più o meno larghe ed acciottolate,che raggiungevano i vari borghi pedecollinari per un interscambio in termini di valori commerciali, ma specialmente culturali e spirituali.

Il tracciato “nuovo” dovrebbe seguire in linea generale quello segnato da Renato Stopani nel suo testo fondamentale edito nel 1995.

Il tratto da Massa a Sarzana ,stampato nel 1997 a cura della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi,sezione di Massa Carrara,contiene saggi importanti quali “I pellegrinaggi nel Medioevo” di Franco Cardini, poi “La Via Francigena in Toscana “ di Domenico Del Nero, “Aspetti della Via Francigena nel territorio di Massa di Lunigiana” di Paolo Pelù ed altri ancora,fino ad arrivare alla citazione dello splendido ospitale di S.Lazzaro dei lebbrosi in località Silvaricia, poco lontano da Sarzana. Quest’ultimo edificio dovrebbe essere oggetto di un’attenta ricognizione, dato che esternamente si presenta integro e non vi sono stati ricercati finora segni o disegni sulle pietre e portali. Ed infine utile guida per questo tracciato è stata “Massa-Carrara e la Lunigiana”edita dalla Regione Toscana nel 1999.

Rispetto alla Via Francigena costiera toscana, i vari collegamenti che si collegano ad essa nel territorio, sono da rilevare passo passo,come faceva l’antico viandante , ma oggi con opportuna scheda appositamente predisposta: si parla di portali, figure antropomorfe in pietra o dipinte, iscrizioni, croci, su pietra o marmo, oggetti di reimpiego in molti siti (ad es. a Fosdinovo, sulla parete esterna dell’Oratorio dei Bianchi, è incisa una bellissima croce.), facciate dipinte di derivazione ligure, ecc.

Ritengo che le incisioni di croci siano da rilevare in vari contesti : ad esempio, nel Battistero della chiesa dei santi Giacomo e Antonio, a Fivizzano, è incisa una splendida TAU.

A mio avviso, il punto di partenza dovrebbe essere proprio l’area del passo della Cisa.

Va da sé che, per quanto riguarda il contesto territoriale indicato va effettuato un ulteriore studio archivistico, fotografico, geologicomorfologico, studio di borghi scavati nella roccia e relative cisterne (si veda, ad esempio, l’antichissino borgo di Massa Vecchia, adiacente al castello di Massa, da me studiato anni fa; in tale contesto fu rinvenuta anche un’ ansa bifora di età protostorica (cfr. Massa, storia degli insediamenti, di M.G.Armanini), ulteriore esempio, se ce ne fosse bisogno, della continuità stratigrafica di un sito ottimale quale la collina che ospita il castello Cybo Malaspina nella sommità e lungo il pendìo la chiesa di San Giacomo del qual e rimane ormai solo il toponimo (sito

degno di scavo archeologico). la chiesa del Carmine annessa all’ex monastero di S.Chiara, futuro hospitale della Magione del TAU di Massa.

 

SINTETICO TRACCIATO FRANCIGENA NELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA:

 

Da ZERI a Pontremoli, e poi in tutta la Lunigiana, sopra l’ingresso delle abitazioni, si trovano spesso FACCE ANTROPOMORFE con funzione apotropaica.

PONTREMOLI fu importantissima mansio medievale della via Francigena ed è menzionata nell’itinerario di Sigerico del 990. Qui, degne di nota, sono le varie chiese, come quella di SAN GIORGIO, lungo la Via, con originaria struttura romanica dell’abside e ricca di SIMBOLI E DECORAZIONI IN PIETRA . Del resto, tutta Pontremoli parla di storia: dal castello detto del Piagnaro, al borgo antico ed alle fasi successive della cittadina, al cosiddetto “Pons Tremulus”ed alle tante altre emergenze di fondamentale importanza, come la chiesa di SAN PIETRO col significativo LABIRINTO, il percorso dell’Anima.

FILATTIERA è un altro bellissimo borgo ai piedi del quale si trova la pieve di Santo Stefano, a SORANO, dove è conservata una figura femminile di STATUA STELE. Il territorio intorno a Filattiera è stato oggetto anni fa di ricognizioni archeologiche che hanno permesso di individuare fasi preesistenti. L’abitato è curato dagli abitanti con una attenzione rilevalibile del resto in tutta la Lunigiana Storica: dai  PORTALI, alle facciate delle abitazioni dove spesso la permanenza di una mensola vicino alla porta d’ingresso ci parla di antiche botteghe, ai paramenti murari con accurate pietre a vista, ecc.

Da visitare anche la pieve di OFFIANO e poi ciò che resta dell’ospitale di San Nicolao di TEA.

BAGNONE : qui il viandante deve fermarsi necessariamente fermarsi ad ammirare lo splendido restauro del castello denominato CASTIGLIONE DEL TERZIERE, recupero effettuato da un privato

veramente “illuminato”!

VILLAFRANCA DI LUNIGIANA : Qui una sosta d’obbligo è al Museo Etnografico. Vicino, quasi a nascondersi per non essere contaminato dalla “eccessiva civiltà”, il piccolo borgo di VIRGOLETTA, formato da una strada centrale un castello inserito tra le case.

Vicino, a PONTEBOSIO, si trova un ponte medioevale con cinque arcate, motivo per cui alcuni studiosi lo hanno considerato una probabile preesistenza romana.

Il borgo murato di FILETTO a forma rettangolare ci parla dei castra romani; il modulo quadrato più antico viene ripetuto nel piano durante le varie fasi di espansione.

MALGRATE si presenta nella sua bellezza col borgo ed il castello restaurato recentemente.

MULAZZO ospitò Dante nel castello durante la sua permanenza a Sarzana; lì “inviato” allo scopo di pacificare i forti contrasti tra il Vescovo di Luni ed i Malaspina.

Poco distante, il piccolo quanto grande santuario detto della MADONNA DEL MONTE fu prima ospitale e poi santuario di grande devozione e culto popolare. Qui,i tanti ex voto parlano di miracoli concessi. Il sito inoltre si trova in un’alta posizione strategica viaria; sono identificabili anche qui ,nell’area adiacente alla chiesa, segni di preesistenza dell’uomo.

FIVIZZANO, fondamentale luogo di raccolta dei pellegrini, ha nella chiesa di San Iacopo e Antonio un fonte battesimale con una bellissima TAU scolpita.

A questo punto va ricordata l’esistenza nel territorio lunigianese (MS) e garfagnino (LU) di suggestivi e stupendi EREMI ricavati da ripari sotto roccia: anche qui la continuità insediativa è evidente là dove è possibile recuperare incisioni rupestri.

Uno per tutti, degno di visita è lo stupendo Eremo di Calomini, in Lucchesia.

CASOLA DI LUNIGIANA: Da studiare attentamente REGNANO, toponimo con probabili precedenti insediativi.

Nella provincia di Massa Carrara, come altrove, è stato spesso rilevabile che, ove una torre campanaria adiacente alla chiesa avesse particolari aperture quali feritoie, ecc, allora è alta la probabilità che ci si trovi di fronte ad un ex torre medioevale ed a ruderi di un castello, reimpiegati poi come base di una chiesa. A Casola è da vedere l’immagine dipinta del pellegrino.

Nella facciata della pieve di San Pietro di OFFIANO è possibile vedere una piccola figura marmorea forse raffigurante un viandante dalla borsa ed i calzari.

E’ chiaro che anche i molti CAPITELLI delle varie chiese romaniche, da quelle piccole o quasi ruderi della Lunigiana, a quelli del duomo di Carrara devono essere studiati anche per confronti iconografici delle immagini ivi scolpite.

AULLA: Ha sempre avuto una funzione di nodo stradale fondamentale,fin dall’antichità. Storia a parte meriterebbe l’ABBAZIA DI S. CAPRASIO, che ha da tempo attrezzato un moderno hospitale per i moderni viandanti della Via Francigena. Il territorio di Aulla andrebbe studiato “sul posto” interamente. In questa sede mi pare limitativo indicarne solo alcuni siti,come la piccola chiesa della MADONNA DEGLI ANGELI. A CANOVA si trova la CHIESA DI SAN IACOPO. Da ricordare anche il particolare borgo di CAPRIGLIOLA,ben visibile anche dall’autostrada.

Da visitare anche TRESANA,CORNEDA,BOLA E GIOVAGALLO.

MONTEDIVALLI: vicino alla pieve ricordiamo l’ospedaletto di San Iacopo.

FOSDINOVO: Da qui è necessario visitare le sue frazioni,cioè i meravigliosi borghi nascosti nel verde, come MARCIASO, TENDOLA, POSTERLA, IL CASTELLO DI PONZANELLO ecc.

A BARDINE DI CECINA sono da rilevare le belle figure in pietra dei quattro evangelisti; a PONTEVECCHIO, luogo di ritrovamento di nove statue stele, vi sono tracce di un borgo scomparso con belle decorazioni marmoree, oltre il rudere del vero e proprio “pontevecchio”.

A FOSDINOVO esiste un suggestivo toponimo detto “Piana dei Romani”: secondo voci popolari era stato un luogo di “appoggio” durante la strenua conquista dei territori dei LIGURI APUANI, come ricorda Tito Livio nelle Storie.Non dimentichiamoci che i paesi pedecollinari, come appunto FOSDINOVO, CASTELNUOVO MAGRA, ORTONOVO, NICOLA DI ORTONOVO sono alle spalle di LUNI : Da qui partono infatti, come dicevo poc’anzi, tante stradine che conducono sia a i paesi citati che alle CAVE DI MARMO di CARRARA.

CARRARA: Il centro storico risplende di un vastissimo uso di marmo di varie epoche ed in diversi contesti decorativi. E’ noto che il marmo lunense di Carrara veniva esportato in molti luoghi dell’Impero; la Colonna Traiana di Roma ,ad esempio, è stata rivestiva e decorata con questo materiale lapideo. A Carrara è possibile visitare infatti il MUSEO CIVICO DEL MARMO. I reperti della città di Luni, ancora in fase di continui scavi archeologici,si trovano nel MUSEO DI LUNI stessa (provincia di Spezia).

Sono da anni in corso di studio e ricerca incisioni antiche ed oggetti in marmo direttamente in quelle che sono state rilevate come cave antiche di marmo di Carrara.

MASSA: Non traccerò in questa sede la storia del capoluogo di provincia,ma solo cenni a particolari luoghi da “rivisitare”: ad esempio SAN LEONARDO AL FRIGIDO, ospitale retto dai Gerosolimitani, lungo la Via Francigena costiera ; proprio dove precedentemente esisteva la TABERNA FRIGIDA, ( citata dalla Tabula Peutingeriana) luogo di sosta lungo la via Aemilia Scauri, in linea con la vicina Luni. Il sito della “Taberna Frigida” dovrà essere necessariamente oggetto di scavo archeologico, vista la sua importanza storica e viaria.

Tutto il centro storico di MASSA è oggetto di nuova ricognizione secondo i parametri ed i criteri più volte detti: LE PORTE MONUMENTALI della città cybea, (a BORGO DEL PONTE, L’ARCO DEL SALVATORE, LA PORTA MARTANA) le facciate dipinte ormai quasi scomparse, lo studio iconografico delle splendide statue marmoree sull’arco che immetteva all’antico Pomerio Ducale (giardino che nel XVI secolo ispirò quello di Boboli a Firenze). A tale proposito sarebbe auspicabile richiedere copie delle statue originali massesi marmoree, risalenti ai secoli passati, che attualmente si trovano nei giardini del Quirinale, a Roma.

L’ANTICA PIEVE DI S.VITALE nella frazione del Mirteto.

Tra la città e la marina è possibile visitare la ricchissima raccolta del MUSEO ETNOLOGICO DELLE APUANE.

Per quanto riguarda i paesi dell’entroterra massese, quali: ANTONA, ALTAGNANA, PARIANA, RESCETO, FORNO ecc. appartengono ad un’area territoriale con caratteristiche da studiare in loco, come la viabilità antica, i segni di villaggi abbandonati, luoghi da indagare con criteri di archeologia di superficie e del sopravvissuto.

Ricordiamo inoltre che da Resceto parte la cosiddetta VIA VANDELLI, che nel 1700, congiungeva Massa a Modena attraverso le Alpi Apuane e gli Appennini.

Sopra Forno, oltre l’edificio grandioso della FILANDA, (attiva nel XIX secolo) si sale per arrivare in un bosco degno delle migliori favole: l’antichissimo sito del VERGHETO, dove alberi secolari, incisioni su antichi scalini di un villaggio abbandonato mostrano croci, nomi, coppelle,ecc. ed una serie di stradine acciottolate che congiungevano Massa con Carrara.

Oltre Massa, verso MONTIGNOSO, il significativo toponimo di SAN CRISTOFORO racconta di un antico ed ormai scomparso ospitale lungo la Via Francigena, poi sfiorava il lago di PORTA BELTRAME, zona di grande interesse naturalistico ed archeologico.

 

 

VIA FRANCIGENA SAN MINIATO

 

Il contributo che vorrei dare allo svolgimento del Corso di Formazione per Cavalieri e aspiranti Cavalieri del Tau si articola in due componenti.

La prima, più importante, è quella di rimarcare le finalità ed il senso profondo del mandato, ricevuto come Compagnia dei Cavalieri del Tau, da Monsignor Fausto Tardelli Vescovo della Diocesi di San Miniato, Per fare questo, anziché cercare di interpretare e riassumere i concetti di base e le fondamenta degli obiettivi, preferisco più semplicemente ed in maniera molto più incisiva e precisa, avvalermi delle parole autorevoli di don Domenico Poeta e riportare il suo articolo pubblicato su Toscana Oggi in data 10/02/2011 e così sono certo, come si suol dire, di fare anche più “bella figura”.

 

“Un’associazione per non smarrire la via di don Domenico Poeta. Il 25 marzo 2010 è stata ufficializzata la nascita dell’associazione Ad Limina Petri (Alp), Associazione Ecclesiale Italiana della Via Francigena e delle Antiche Vie di Pellegrinaggio, tramite una lettera di presentazione che l’Ufficio Nazionale per il Turismo e lo Sport (Unts) della Cei ha inviato ai vescovi delle diocesi lungo la via, a firma del direttore don Mario Lusek. Ad oggi l’associazione ha provveduto a informare più dettagliatamente gli stessi vescovi, attraverso visite periodiche, nonché i parroci delle parrocchie lungo la via. Ha redatto inoltre un censimento delle stesse parrocchie e degli ospitali funzionanti e ha pubblicato una carta credenziale riconducibile a un’espressione della Chiesa italiana. Nel corso del 2011 sarà presentata una mappa degli ospitali più significativi da Aosta a Roma con dei «pacchetti» di progetti di recupero da presentare alle istituzioni.

Lo scopo dell’associazione, come recita lo statuto, è principalmente quello di diffondere la spiritualità cristiana della ricerca e del pellegrinaggio e favorire la diffusione del servizio in rapporto al pellegrinaggio sulle vie interessate. Il presidente pro tempore dell’associazione è stato indicato nella mia persona, don Domenico Poeta, della diocesi di Siena, la sede è stata fissata presso il Centro Pastorale della diocesi di Siena, per contatti si può telefonare o scrivere al segretario dell’associazione, Luciano Pisoni del Masci (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani), della diocesi di Bergamo.

Il logo che è stato scelto ha richiesto una lunga meditazione per evitare scelte iconografiche superficiali o poco aderenti all’identità del pellegrinaggio in senso biblico, cioè verso la Gerusalemme celeste che scende dal cielo (Ap21), e al tempo stesso per evidenziare la figura dell’apostolo Pietro non soltanto in riferimento alla sede romana ma anche e soprattutto nella pregnanza del simbolismo neotestamentario.

Le domande di carattere pastorale a cui l’associazione vorrebbe rispondere sono molte; cerchiamo di focalizzare le principali. Mentre chiediamo a tutti i credenti di impegnarsi attivamente nella pastorale

del pellegrinaggio mettendosi in contatto con noi, all’indirizzo del segretario, vi partecipiamo le nostre linee di servizio.

Come incarnare la ricchezza spirituale che il pellegrinaggio verso Roma ci offre? 1) non confondendo l’identità spirituale e culturale della via Francigena con un fenomeno semplicemente turistico, commerciale e sportivo; 2) garantendo una presenza ecclesiale negli ospitali della via.

Perdere l’identità cristiana che è radicata in Cristo (Col 2,7) e che perciò è viva, significherebbe perdere l’anima del pellegrinaggio.

Un corpo senza più l’anima è privo di vita. La collaborazione con le istituzioni civili, nel rispetto delle legittime autonomie, sta proprio qui.

Una volta ammesso, in sede civile, il valore del pellegrinaggio a piedi, se ne devono creare coerentemente le condizioni di esistenza: a) manca un regolamento specifico approvato dallo Stato italiano per l’ospitale che permetta l’accoglienza dei pellegrini a piedi con normative diverse da quelle delle strutture alberghiere o delle abitazioni familiari;

  1. b) in Italia manca una via Francigena autenticamente dedicata ai pellegrini, con standard di sicurezza stradale sufficienti (piste laterali, guard-rail, marciapiedi) e di percorribilità (sono presenti cancelli,

recinzioni, allungamenti-accorciamenti del percorso).

Sono necessarie delle comunità prima ancora che delle case in cui praticare l’accoglienza. Accogliere, per noi cristiani, non può significare semplicemente consegnare all’ospite la chiave di una camera in cui poter dormire. Accogliere significa donare il tempo, ringraziare insieme il Signore, pregare, mangiare insieme se possibile, fare insieme un tratto del cammino spirituale del pellegrinaggio sulla via per Roma.

È indispensabile la presenza dell’Alp, un’associazione delle comunità cattoliche dislocate lungo la via, in modo da avere un volto, per potersi confrontare e aiutare. È necessario richiedere la collaborazione di tutte le istituzioni ecclesiali, italiane ed europee, cattoliche e, magari anche protestanti, ne saremmo felici. Non dimentichiamo che i tracciati storici delle vie per Roma attraversano molte regioni protestanti.

– È importante la partecipazione attiva degli istituti religiosi maschili e femminili, dei monasteri, cattolici ed ecumenici, delle confraternite, delle misericordie, dei movimenti ecclesiali. Ognuna delle istituzioni citate può partecipare direttamente o inviando volontari agli ospitali della via per Roma.

– C’è poi bisogno di una segreteria operativa che sia rappresentativa delle realtà presenti lungo tutto il percorso italiano, fatta di persone che possano visitare le chiese particolari e le case religiose coinvolte nell’accoglienza.

Molte cose restano ancora da definire: l la liturgia dell’ammissione all’ordo peregrinorum, la forma dello scrutinio-colloquio dei candidati al pellegrinaggio; – il benedizionale del pellegrinaggio liturgicamente e storicamente fondato;- un ordo di canti e di preghiere soprattutto antichi storicamente legati ai luoghi e alle spiritualità dei singoli centri cristiani in cui si fa sosta, canti e preghiere cristologici (Torino e la sindone), canti e preghiere mariani (Siena), canti e preghiere eucaristici (Bolsena), canti e preghiere ai santi Pietro e Paolo (Roma) ecc.; – una ricerca storico-iconografica da utilizzare per le immagini degli ospitali e, soprattutto, degli oratori-cappelle, che non saranno dei pupazzetti, come se ne vedono già, ma avranno una qualità biblica e liturgica.

Altri dettagli ancora rimangono da mettere a punto:- la carta credenziale, il rapporto tra l’autenticità di questa ed il rilascio del Testimonium a Roma; – la fruibilità della ricchezza spirituale disseminata lungo la via: trovare le chiese aperte con l’orario delle messe e delle persone di riferimento della parrocchia, trovare delle guide scritte in varie lingue o dei volontari che aiutino i pellegrini a conoscere il significato catechetico dei luoghi di culto incontrati lungo la via, soprattutto nelle cattedrali.

Poi la via prosegue fino a Gerusalemme, attendendo l’incontro definitivo nella Gerusalemme del cielo.

Ritornando nelle città degli uomini, i pellegrini sono parte di una comunità universale, visibile, che può parlare al mondo delle persone comuni come anche al mondo dei potenti perché quell’esperienza

straordinariamente ricca del pellegrinaggio, si traduca in incontro permanente di popoli per l’unità e per la pace.

Le Chiese locali e le loro istituzioni europee ed internazionali possono fare molto.

Perché non pensare ad un pellegrinaggio biennale non solo dei giovani, ma di tutti i pellegrini del mondo, per la pace, nelle città più significative del nostro tempo? Roma, Gerusalemme, New York,

Mosca, Pechino.

C’è una lunga via da percorrere ancora.

Se saremo uniti non ci scoraggeremo di fronte alle difficoltà del lungo cammino che ci aspetta, andremo avanti, usque ad limina, fino alla meta.

Altro contributo importante per comprendere meglio il senso dell’Accoglienza e Ospitalità si può ritrovare nell’articolo ancora pubblicato su Toscana Oggi di Marco Pieraccioli che intervista Don

Doriano Carraro, sacerdote di Monteriggioni: “

20/04/2011 – 18:49 – Ospitalieri, la Via come accoglienza di Marco Pieraccioli Accoglienza e ospitalità: è questo, in sintesi, il pellegrinaggio visto con gli occhi di un ospitaliere. Un punto di vista insolito, e forse per questo privilegiato. Per capire a fondo il ruolo dell’ospitaliere ci siamo rivolti a

don Doriano Carraro, sacerdote di Monteriggioni, che da diversi anni ha scelto di vivere il pellegrinaggio seguendo la strada dell’accoglienza.

 

Ecco quello che ci ha raccontato.

 

Don Doriano, chi è l’ospitaliere?

«L’ospitaliere è colui che accoglie i pellegrini all’interno degli ospitali. Ospitaliere e pellegrino però non sono due figure così diverse tra loro. In molti casi infatti, l’ospitaliere è stato a sua volta un pellegrino, e la sua vocazione nasce dal desiderio di restituire quanto di bello ha incontrato e ricevuto durante il cammino. Dietro al ruolo dell’ospitaliere però, proprio per via dell’importanza e della delicatezza che riveste il suo ruolo, non può esserci improvvisazione. È per questo, ad esempio, che

da anni la Confraternita di San Jacopo, con sede a Perugia, organizza dei corsi di formazione dedicati a quanti volessero intraprendere questo

servizio».

 

Cosa offre ai pellegrini un ospitaliere?

 

«Ascolto, accoglienza, ospitalità povera, ma anche un importantissimo sostegno spirituale. A mio avviso, la figura dell’ospitaliere è a dir poco fondamentale lungo il percorso del pellegrinaggio. Per accogliere, nel senso cristiano del termine infatti, non bastano le strutture. Possiamo costruire ostelli ed ospitali, ma se poi lì non c’è nessuno che accoglie, che ne è del pellegrino? Tutto a quel punto rischierebbe di divenire freddo, senz’anima. E anche la stessa ospitalità si ridurrebbe a una pura accoglienza alberghiera».

 

L’accoglienza povera va letta come un’ulteriore difesa del valore originario del pellegrinaggio?

 

«Sì, senz’altro. Il pellegrinaggio ha un suo fondamento biblico e spirituale ben preciso, che va non solo difeso, ma anche promosso. Attraverso l’accoglienza povera vogliamo offrire al pellegrino l’opportunità di vivere a fondo il proprio pellegrinaggio; il solo guadagno che realizziamo è l’incontro con un’anima e con una persona con cui instauriamo un dialogo. E questo è talmente appagante che, alla fine, tra ospitaliere e pellegrino, diventa impossibile stabilire chi abbia ricevuto di più. Sono diversi anni ormai che mi dedico all’accoglienza, e ogni anno dagli ospitali di Monteriggioni e Castellina Scalo passano circa seicento pellegrini: ogni volta che incontro uno di loro è un momento unico».

 

Quali sono i momenti più significativi dell’accoglienza?

 

«A dire il vero non c’è un momento più significativo rispetto ad altri. Chi ha camminato tutto il giorno chiede essenzialmente, al suo arrivo, un  abbraccio, un bicchiere d’acqua, una frutta, il timbro della carta credenziale, la registrazione sul registro dei pellegrini. Poi una doccia, un pasto caldo, e un letto. L’accoglienza che offriamo però non si ferma a queste cose, ma va oltre. Mi spiego meglio: un conto è servire la cena come si farebbe in un qualsiasi albergo; un conto è trasformare la cena in un’occasione di confronto, di condivisione e di ascolto. Ci sono anche momenti di preghiera: la compieta, che recitiamo possibilmente in chiesa, e la preghiera del pellegrino che invece diciamo davanti alla Madonna del Sorriso, copia della statua lignea che dal 1300 era collocata nell’ospitale di Castglioni Basso lungo la Cassia e che ora si trova nella chiesa di Castellina Scalo. Prima di andare a letto poi, ciascun pellegrino lascia scritto un suo ricordo, una frase o un breve ringraziamento nel registro ospitaliere. Infine, dopo una benedizione ed una foto-ricordo, saluto i pellegrini e li lascio al loro cammino. Ci tengo però a sottolineare un aspetto importante: ogni singola tappa dell’accoglienza si svolge in un contesto di comunione e fraternità».

 

Quello dei pellegrini è solitamente un popolo eterogeneo: è così anche per la Via Francigena?

 

«Sì, generalmente le persone e le storie che s’incontrano sulla Via Francigena sono molteplici. Nel nostro ospitale accogliamo pellegrini di qualsiasi età: dai più giovani, fino ai pensionati. Le storie, al pari delle motivazioni che li hanno spinti a mettersi in cammino, sono le più svariate: c’è chi affronta il pellegrinaggio per rigenerarsi mentalmente e spiritualmente; chi per ricercare un senso nella propria vita; chi per ricordare un defunto; o per tenere fede a un voto fatto, o ancora per una penitenza o un ringraziamento».

 

Età, storie e vissuti diversi che però, durante il cammino, condividono la stessa strada: è questa l’immagine simbolo del pellegrinaggio?

 

«Sì, non c’è dubbio. La Via Francigena rappresenta proprio questo: un incrocio di cammini diversi che conducono a Dio. Ogni pellegrino infatti, attraverso ciò che incontra sul proprio cammino, avverte una bellezza che lo trascende. Quella del pellegrinaggio non è un’esperienza come altre: ma è una vera e propria ricerca vocazionale che coinvolge e chiama in causa ciascun pellegrino. Alla luce di tutto questo, appare ancor più evidente il ruolo importantissimo della Chiesa che, usando un’immagine biblica, deve farsi compagna dei pellegrini proprio come Gesù lo è stato con i discepoli di Emmaus: una compagnia che si rivela strada facendo e che, nel caso della Via Francigena, lo fa anche attraverso gli ospitalieri. La Chiesa, rappresentata localmente dalle comunità di fedeli e dai suoi ministri, non può rimanere sorda e indifferente alla nuova, forte e significativa domanda di accoglienza, ma deve anzi allargare le proprie braccia. Su questo siamo chiamati a riflettere e a spenderci in tutti i sensi. È per questo che considero la nascita di Ad Limina Petri – un’associazione nata fondamentalmente per promuovere e raccordare quanto esiste e potrà svilupparsi lungo il cammino francigeno – come un punto di partenza irrinunciabile e uno strumento in più per promuovere il pellegrinaggio e l’ospitalità.

 

Dal 6 all’8 maggio il terzo corso-incontro organizzato da parrocchia e confraternite

 

«Ospitalità, l’imprevedibilità di Dio» è il titolo dato al terzo corso-incontro per pellegrini e ospitalieri della Via Francigena, in programma a Monteriggioni dal 6 all’8 maggio. L’appuntamento è per le 19 di venerdì 6 presso la casa parrocchiale di Rencine; seguirà la cena, il saluto di don Doriano Carraro e un momento di fraternità e condivisione di esperienze di pellegrinaggio personali. La mattina del giorno seguente sarà dedicata ad alcuni interventi, a partire dalla riflessione di padre Giulio Michelini ofm sul tema stesso del titolo, mentre nel pomeriggio è prevista una ricognizione, in parte a piedi, a Monteriggioni, Abbadia a Isola e Castellina Scalo, dove alle 18,30 sarà celebrata la Messa e dopo cena si terrà una veglia con successivo rientro notturno a piedi a Rencine. Nella mattina di domenica, altri interventi e testimonianze fino al pranzo e ai successivi saluti finali.

Organizzatrici del corso-incontro, che segue quelli del 2009 e 2010, sono la parrocchia di Santa Maria Assunta di Monteriggioni, la Confraternita di San Jacopo di Compostella e la Fraternità degli ospitalieri di Santiago, Roma e Gerusalemme. Un momento di riflessione, preghiera e approfondimento tecnico cui sono invitati tutti i pellegrini e i volontari che fanno i vorranno fare servizio di ospitalità lungo la Via Francigena. «La Via – sottolineano tra l’altro gli organizzatori – potrà vivere ed esistere veramente solo grazie alla disponibilità dei tanti che, silenziosamente, continueranno a tenere viva la dimensione dell’ospitalità»”. La seconda componente del mio contributo vorrebbe mettere in evidenza una serie di problematiche, di indirizzi e di finalità di lavoro

attorno alle quali dovrebbe svilupparsi l’azione della nostra Compagnia per riuscire ad essere incisiva e portare ad un risultato positivo. In estrema sintesi: a) produrre azioni che permettano il riappropriarsi sotto l’aspetto spirituale del percorso della Via Francigena nelle nostre Diocesi attraverso l’organizzazione di pellegrinaggi e occasioni d’incontro per il coinvolgimento di sempre più persone e di giovani in particolare. L’anno scorso abbiamo organizzato, come sappiamo, il primo “Pellegrinaggio sulla Via Francigena al SS. Crocifisso di San Miniato – GALLENO – SAN MINIATO” il 17 di ottobre, che ha ottenuto una buona partecipazione ed un’ottima divulgazione anche sulla stampa locale.

Per quest’anno stiamo organizzando il secondo Pellegrinaggio per il 18 settembre e mentre chiediamo fin da ora l’impegno per la partecipazione diretta di tutti, vi sollecitiamo un aiuto alla organizzazione e divulgazione dell’evento in tutte le sedi.

Questa occasione deve avere risonanza e partecipazione ai massimi livelli, altrimenti…. che Cavalieri siamo! b) ritrovare il modo, gli strumenti e per quanto possibile le risorse per recuperare gli immobili esistenti lungo il percorso e renderli funzionali all’accoglienza.

Per questo obiettivo occorre sicuramente tenere i contatti con le istituzioni a tutti i livelli, statali, regionali e comunali, perchè possano essere introdotte norme anche a livello regolamentario e legislativo che permettano alla nostra organizzazione di usufruire di contributi e finanziamenti finalizzati alla nostra azione.

Negli stessi strumenti urbanistici comunali occorre far inserire norme specifiche che favoriscano l’utilizzazione degli immobili per l’accoglienza povera e la incentivino anche attraverso specifiche forme di convenzionamento con gli Enti Pubblici ma anche eventualmente con i privati.

Avremo occasione di approfondire ogni tema nelle riunioni che occorrerà organizzare.

Come possiamo ben capire, la complessità della nostra azione comporta la necessità di compattezza e impegno da parte di ciascuno di noi ad incidere nel proprio ambiente di lavoro e nell’ambito delle proprie conoscenze; solo in questo modo possiamo pensare di raggiungere gli obiettivi che gli altri si aspettano dai Cavalieri del Tau.

 

 

O.N.L.U.S.

 

Requisiti soggettivi ed oggettivi

Individuazione dei soggetti:

 

Possono assumere la qualifica di o.n.l.u.s:

 

– Associazioni

– Comitati

– Fondazioni

– Società cooperative

– Altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica

 

Soggetti esclusi dalla categoria delle O.N.L.U.S.

 

– Enti pubblici

– Società commerciali (diverse dalle cooperative)

– Enti conferenti di cui alla L.218/90

– Partiti e movimenti politici

– Organizzazioni sindacali

– Associazioni datori di lavoro

– Associazioni di categoria

– Enti non residenti

 

O.N.L.U.S. DI DIRITTO

 

– Gli organismi di volontariato di cui alla L. 11agosto 1991 n. 266 iscritti nei registri istituiti dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano.

– Le ONG riconosciute idonee ai sensi della L. 26/2/1987 n. 49.

– Le Coop. sociali di cui alla L. 8/11/1991 n. 381.

– I consorzi di cui all’art. 8 della L8/11/91 n. 381 che abbiamo la base sociale formata per il 100% da cooperative sociali

 

Requisiti oggettivi e finalità

 

Settori di attività da svolgere per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale:

1) Assistenza sociale e socio-sanitaria

2) Assistenza sanitaria

3) Beneficenza

4) Istruzione

5) Formazione

6) Sport dilettantistico

7) Tutela promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico

8) Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente

9) Promozione della cultura e dell’arte

10) Tutela dei diritti civili

11) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale

Due categorie di attività:

 

– A solidarismo condizionato

– A solidarismo immanente

Attività a solidarismo condizionato

– Assistenza sanitaria

– Istruzione

– Formazione

– Sport dilettantistico

– Promozione della cultura e dell’arte non finanziata dall’amm.ne centrale dello Stato

– Tutela diritti civili

Attività a solidarismo condizionato

 

Tali attività devono essere dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, oppure a componenti collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari.

 

Attività a solidarismo condizionato Nozione di soggetto svantaggiato

 

– Circ. Min. Finanze N. 168/E del 1998 Esempi di situazioni di svantaggio elencate:

– disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee

– tossico-dipendenti

– indigenti

– anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico

– minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza

– profughi

– immigrati non abbienti

Attività a solidarismo condizionato Aiuti umanitari all’estero

Cir. Ag. Entrate N. 59 del 31/10/2007

1) Annotazione in scritture contabili dei dati identificativi di una accreditata istituzione che opera anche indirettamente nel Paese estero destinatario dei fondi.

2) Comunicazione preventiva alla Istituzione del piano e delle modalità di erogazione dell’aiuto umanitario.

 

Attività a solidarismo condizionato Attività connesse

 

1) Cessioni di beni e prestazioni di servizi relativi alle attività statutarie a solidarismo condizionato effettuate anche quando non sono effettuate nei confronti di soggetti che non versino nelle condizioni di svantaggio e nei confronti componenti collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari.

2) Attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

 

Attività a solidarismo condizionato Attività connesse

 

L’esercizio delle attività connesse è subordinato:

– alla condizione che in ciascun esercizio e nell’ambito di ciascuno dei settori del solidarismo condizionato, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali;

– i proventi delle attività connesse non superino il 66% delle spese complessive dell’organizzazione.

 

Attività a solidarismo immanente

 

– Assistenza sociale e socio-sanitaria

– beneficenza

– tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico

– tutela della natura e dell’ambiente

– ricerca scientifica

– promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’amm.ne centrale dello Stato

 

Attività a solidarismo immanente

 

Tali attività si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale a prescindere dallo stato di svantaggio in cui versano i soggetti nei confronti dei quali vengono svolte.

 

Vincoli statutari delle O.N.L.U.S.

 

– Forma redazione Atto e Statuto

– Esclusività delle attività previste dal Legislatore ad esclusione delle connesse (deroghe)

– Divieto di distribuzione di utili

– Obbligo di impiego degli utili

– Obbligo nella devoluzione del patrimonio

– Obbligo di redazione bilancio o rendiconto

– Disciplina uniforme del rapporto associativo

– Uso nella denominazione della locuzione o Acronimo

 

 

 

 

LA CERIMONIA DI VESTIZIONE E BENEDIZIONE

 

 

 

Scopo del presente elaborato è quello di fornire una esaustiva trattazione della Cerimonia di Vestizione e Benedizione stabilita dallo Statuto del 29 novembre 2008, dal Regolamento sulle Ammissioni del 04 luglio 2010 e dal Cerimoniale Stabilito dall’Alto Protettore della Storica Compagnia

Dopo aver trattato della Compagnia, delle Magioni, Della Via Francigena, della Onlus della Compagnia ora approfondiremo l’argomento della Vestizione

 

La Vestizione

 

Occorre qui fare una premessa di carattere storico, infatti idealmente ci ispiriamo alla Regola del 1239 degli Altopascini e si rende necessario evitare ogni possibile dubbio sul reale intendimento della Compagnia circa la Vestizione.

In primo luogo diciamo subito che la Vestizione NON è una Investitura!

Per meglio comprendere cos’è una Investitura trattiamola subito, per evitare incomprensioni.

 

L’Investitura

 

Prima tratteremo dell’Investitura nell’Ordine del Tau poi, per chiarire ogni possibile ulteriore dubbio, tratteremo delle Investiture in contemporanei Ordini Equestri riconosciuti dalla Santa Sede. Un elemento discriminante lo troviamo nel cd. “atto di sottomissione” al Gran Maestro e ai Superiori (che NON esiste nella Ns. Vestizione)

 

L’investitura nel soppresso Ordine del Tau

 

Nel soppresso Ordine Equestre di San Jacopo d’Altopascio ( 1 ) era stabilita la cerimonia di ammissione nell’Ordine , preceduta dal “ricevimento dei Frati” ( 2 ). La cerimonia di ammissione era identica sia per i Frati che per i Cavalieri ( 3 )

Per l’ammissione nell’Ordine di coloro che diventavano Cavalieri del TAU, era prevista una apposita procedura, all’articolo LXXXXIII della Regola, che si cita per intero:

1 )- L’ordine del Tau fu riconosciuto da Papa Gregorio IX tramite l’approvazione della Regola del 1239, (conservata a Lucca); L’Imperatore Federico II lo riconobbe nel 1244 ( il decreto imperiale originale è conservato a Lucca nell’Archivio di Stato). L’Ordine venne soppresso il 28 febbraio 1587 da Papa Sisto V su richiesta di Ferdinando I Granduca di Toscana 2 )- nel Capitolo XLIX della Regola del 1239 si legge:

 

“Del Ricevimento dei Frati.

Quando qualcuno adimanda la fraternità

dell’Ospitale, lo priore, overo lo maestro di

quella bailia, abbia consillio coi

frati, se lo vogliono

ricevere; et se piace a loro riceverlo,

facciano venire l’uomo in capitulo: et allora

lo priore, overo lo maestro, lo dimandi se

elli vuole essere frate della casa, et se

potrà sostenere la religione, et se potrà

observare castità, et tenere obbedienza, et

vivere senza proprio, anzi che faccia la professione;

imperciò che, come prima quando

era in sua signoria fece quello che li piacette,

ma quando serà nella religione, serà

nella altrui podestà et non nella sua. Lo

qual, se dirà di sostenere, con l’ajuto di

Dio, la religione, et li comandamenti della

Casa adempiere con perfetta volontà, et

Mentre che viverà serà servo dei signori

Poveri. Anco adimandi lo priore da lui,

s’elli ha mollie, overo se l’abbia jurata; et,

se elli ha fatta promissione ad alcuna religione,

overo sìelli ha debito.

Et, se tutte queste cose negherà, sia rice-

Vuto; et, se dirà ch’elli abbia mollie, overo

Che l’abbia jurata, overo che sia d’altra

Religione, overo professione avrà fatta, overo

avrà debito, se non avrà lettere dal vescovo

suo, overo dal suo monasterio, et da cui avrà

lo debito, non sia ricevuto.”

 

3 ) così almeno si intende dalla Regola del 1239

“Nessuno adimandi d’esser cavalieri,

se non li fosse promesso.

Nessuno adimandi nell’Ospitale di farsi

Cavalieri, se impromesso non li dosse

Innanzi che riceva l’abito della religione

dell’Ospitale, massimamente quando saranno

nutricati nella casa dell’Ospitale. Se

siano filioli i nobili, quando verranno ad

età, con volontà del maestro, overo del

comamdatore, et con consilio dei frati

della casa”.

 

La procedura di ammissione, conclusosi positivamente l’interrogatorio stabilito nel “Ricevimento dei Frati” ( 4 ), continua con la formula che ogni Aspirante (sia Frate che Cavaliere) doveva recitare ed alla quale seguiva poi quella solenne dell’Investitura da parte del Maestro, che impone il mantello mostrando la TAU ad essa cucita.

La bellezza della formula (rammento che siamo nel 1239, molto prima che Dante scrivesse in italiano la Divina Commedia) che recita l’Aspirante, alla conclusione della quale offre se stesso con il Vangelo ( 5 ) “ad altare”, è troppo bella ed elevata per sminuirla con un qualunque commento, pertanto la riporto comera nel 1239:

 

“Del ricevimento

io cotale rendo me a Dio et a santa Maria

et al beato Jacopo Apostolo et ai signori

nostri infermi, acciò che tutti li dì della

vita mia sia loro servo; et prometto castitade,

coll’ajuto di Dio, osservare, et senza

proprio vivere, et a quel comandatore quale

Dio mi darà tenere obedienzia( 6 ). Et allora

Offerisce sé con libro ad l’altare

 

4 )- vedi precedente nota n° 2

5 )- in tutta l’ionografia esistente, in tutto il mondo, S. Jacopo è rappresentato con in mano il Vangelo e nell’altra il bastone del Pellegrino)

6 )- questo è l’atto di sottomissione che comporta l’Investitura

 

La formula dell’accettazione dell’Aspirante recitata dal Maestro, che è una vera e propria investitura, ha alcuni passi tocanti, che riporto testualmente dall’articolo LI dela Regola: dopo la promessa solenne dell’Aspirante il Maestro replica:

 

Dopo la promessa fatta, la qual facesti ad

Dio et ad santa Maria et ad santo Jacopo, et

Ai signori nostri infermi, riceviamo te, et

L’anima del padre et della madre tua alle

Messe et mattutini, vesperi, et ad tutte

L’ore et orazioni, digiuni, elemosine, et ad

Tutti beneficj li quali si fanno, et cotidianamente

si faranno, et fatti saranno nella

casa dell’Ospitale per tutto il mondo, dal dì

che fue edificato l’Ospitale infine al di del

sudicio, adciò che Dio ti dia cotal parte

quale ciascuno di noi spetta di avere. Et la

casa dell’Ospitale promette, e noi promettiamo

ad te, solamente pane et acqua et

vestimento umile”

 

Poi il Maestro prendeva il mantello ed ostentando il segno della TAU lo poneva addosso al nuovo membro dell’Ordine dicendo queste parole:

 

“Per questo segno del tau, lo quale ti diamo,

salvi te Dio et guardi qui et in futuro, et

ti perduca ad vita eterna, amen

 

L’investitura in odierni Ordini Equestri cattolici

 

Qui si farà riferimento a solo due Ordini Equestri, l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, il cui Cardinale Gran Maestro viene nominato direttamente dal Papa e il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio il cui Gran Maestro è S.A.R. l’Infante di Spagna Carlo di Borbone due Sicilie.

Sono due Ordine Equestri antichissimi, uno risale a Goffredo di Buglione, esistente dal 1099 nel Regno di Gerusalemme, e i cui Statuti recenti risalgono al 1857, promulgati dal Papa. L’altro è talmente antico che non si sa quando è stato fondato, alcuni lo vogliono costituito dall’Imperatore Costantino quando, prima della battaglia di Ponte Milvo contro Massenzio vide in cielo un segno miracoloso con la scritta “in hoc signo vinces”, che è tutt’oggi il motto di tale glorioso Ordine Equestre che riproduce nel suo stemma quel segno miracoloso: il monogramma del Cristo!

Come in tutti gli antichi Ordini oggi ancora fiorenti, in questi due Ordini, dopo una lunga e complessa procedura di ammissione il Candidato giunge alla conclusione del suo cammino, per diventare Cavaliere a difesa della Fede. E’ previsto, in preparazione della cerimonia di Investitura un ultimo passaggio, denominato “La veglia d’armi”, infatti gli antichi Cavalieri, passavano la notte precedente l’Investitura in preghiera, in compagnia della spada e dello sperone. In precedenza l’Aspirante al Cavalierato faceva Atto di sottomissione, al Gran Maestro e ai Superiori.

Poi avveniva l’agognata cerimonia di Investitura dove il Gran Maestro (o suo Delegato), rivestito il candidato con il Mantello, con il tocco della spada sulla spalla lo nomina Cavaliere.

Questa è l’Investitura equestre: che non ha nulla a che vedere con la nostra Vestizione (che non prevede atto di sottomissione)! Così come il mantello equestre non è una cappa e la nostra Cappa non è un mantello (manca del bavero, e aperta non è una circonferenza di 360 gradi come il mantello equestre)

 

La Cerimonia di Vestizione – Nella Sede Centrale

 

L’attuale liturgia della Vestizione dei Confratelli e delle Consorelle della Storica Compagnia, ci è stata consegnata a mano dall’Alto Protettore a Massa, il 28 giugno 2009.

In precedenza, quando non era ancora stata fondata la Ns. Confraternita esisteva una versione precedente all’attuale, risale ai primi anni settanta e venne predisposta da S. Ecc. Rev.ma Mons. Paolo Ghizzoni, Vescovo di San Miniato, ma era destinata alla precedente forma associativa, di carattere laico, mentre la nostra Confraternita è stata elevata al riconoscimento canonico, per cui siamo una entità ecclesiale.

Il successivo Vescovo di San Miniato, S. Ecc. Rev.ma Edoardo Ricci, non modificò la preghiera ghizzoniana.

Il raffronto fra la vecchia preghiera e la Nostra, ci fa rilevare che esse sono completamente diverse, tranne l’ultima bellissima invocazione, che tutti e tre i Vescovi suddetti hanno sempre lasciato intatta, ed in effetti è semplicemente meravigliosa: è la preghiera che dovete imparare a memoria! perché è con gli impegni che prendiamo, recitandola, che si diventa Confratelli e Consorelle essa è:

 

“Signore,

la tua grazia che ci ha prevenuto,

ci segua continuamente

perché l’impegno della testimonianza di probità e

carità cristiana che abbiamo assunto

possa essere costantemente da noi osservato

a gloria del tuo figlio Gesù Signore

che vive e regna nei secoli dei secoli.

AMEN”

 

Il Corteo di ingresso

 

La cerimonia inizia con l’ammassamento nel luogo stabilito: i Confratelli cavalieri del Tau e le Consorelle Dame del Tau hanno già indossato la Cappa della Storica Compagnia e portano in mano il Lume acceso mentre gli Aspiranti hanno la Cappa piegata al braccio con la Tau in evidenza e il Lume è spento.

 

Il corteo, su ordine del Cerimoniere parte: questo è l’ordine di precedenze:

 

– Aspiranti

– Due giovani Cavalieri portano il Gonfalone della Compagnia

– Consiglio dei Reggenti: Gran Cancelliere in testa; poi a due a due i Custodi, poi il Gran Cerimoniere e il Grande Elemosiniere

– Vessillo della Magione di San Miniato

– Consiglio di Magione di San Miniato: a due a due il Vice- Custode, il Cancelliere, il Cerimoniere, l’Elemosiniere,

– La Magione di San Miniato

– Vessillo della Magione di Massa

– Consiglio di Magione di Massa: a due a due il Vice-Custode, il Cancelliere, il Cerimoniere, l’Elemosiniere

– La Magione di Massa

– Ecclesiatici della Compagnia

– S. Ecc. il Vescovo.

 

Arrivati all’altare i Vessilli si collocano al posto loro assegnato; i Confratelli depositano i Lumi accesi in vicinanza dell’Altare e si collocano nei posti stabiliti, gli Aspiranti stanno da parte, lontano il più possibile dalla Compagnia, con il lume spento e la cappa al braccio.

Iniziata la Celebrazione, il Gran Cancelliere chiede al Celebrante la benedizione delle Vesti e degli Aspiranti e inizia la procedura della presentazione: chiama a se i Custodi delle Magioni e gli chiede di chiamare gli Aspiranti. I Custodi elle Magioni si avvicinano al Gran Cancelliere e chiamano i loro Aspiranti la Vestizione, che rispondono ad alta voce “Presente”, essi si presentano davanti all’altare.

Dopo che il Celebrante ha benedetto le Vesti e gli Aspiranti, i Custodi delle Magioni Vestono i neo Confratelli con la prevista formula, i Confratelli rispondono insieme con l’ultima preghiera della liturgia, e li invitano ad andare ad accendere il loro Lume e depositarlo acceso insieme agli altri. I Neo Confratelli prendono posto nella Compagnia. Al termine della cerimonia, si ripete il corteo: ogni Confratello ritirerà il suo lume e si colloca nel corteo per l’uscita.

 

La Cerimonia di Vestizione – Nelle Diocesi

 

Nello Statuto della Storica Compagnia (articolo 5 comma 3°) e pure nella Liturgia della Vestizione, è prevista la Vestizione direttamente nelle Magioni, anche al di fuori della S. Messa.

Infatti l’Alto Protettore provvede ad Officiare la Liturgia della Vestizione in tutte le Diocesi, dove ci sono Magioni della Storica Compagnia, nella prassi è presente anche il Vescovo diocesano dove ha

sede la Magione ( esempio la Vestizione di Massa del 28 giugno 2009, dove l’Alto Protettore ha Officiato alla presenza del Concelebrante Vescovo di Massa).

L’Ordinario della Diocesi sede di Magione, per espressa statuizione dell’articolo 5 comma 3° dello Statuto della Compagnia, ha la facoltà di officiare la Liturgia della Vestizione come stabilita dall’Alto Protettore il 28 giugno 2009.

Fino ad oggi, tutte le Vestizioni sono state Officiate dal Vescovo Alto Protettore, ma è prevedibile – nello sviluppo che avrà la Storica Compagnia in ogni Diocesi attraversata dalla Via Francigena – che le Vestizioni avverranno anche nelle varie Magioni Diocesane (nel volgere di un biennio dovremmo essere presente almeno in 4 Diocesi!).

Come funziona la Vestizione nelle Diocesi?

Esattamente come nella Sede Centrale: l’unica difficoltà è quella che causiamo al Consiglio dei Reggenti!

Infatti nella Liturgia della Vestizione è indispensabile la presenza del Gran Cancelliere e dei Custodi delle Magioni: nella prassi, tutto il Consiglio dei Reggenti si sposta nella sede Diocesana periferica per asseverare, con la Sua presenza, l’operatività di tutta la Compagnia Vi allego la Liturgia, approvata da S. Ecc. l’Alto Protettore

 

 

 

 

 

VESTIZIONE DEI CONFRATELLI CAVALIERI E DELLA CONSORELLE DAME DELLA STORICA COMPAGNIA DEGLI INSIGNITI CAVALIERI DEL TAU O DI SAN JACOPO DI ALTOPASCIO

 

 

Dopo l’omelia, se la vestizione avviene durante la Celebrazione eucaristica; dopo il segno della Croce ed il saluti iniziale del celebrante se la vestizione avviene fuori della S. Messa, il Gran Cancelliere presenta i candidati confratelli cavalieri e consorelle dame

 

Reverendissimo Padre,

richiamando le origini cristiane della istituzione dei Cavalieri del “TAU”, Le chiediamo che voglia rivestire delle insegne di Confratelli e Consorelle della nostra Confraternita le persone che presentiamo, delle quali attestiamo la professione della Fede cristiana e la testimonianza della stessa nella vita privata e nei rapporti sociali.

Ne facciamo la presentazione

 

Il Gran Cancelliere chiama i Custodi delle Magioni con le parole Il Custode della Magione di San Miniato, il Custode della Magione di ….. si accostino a me e presentino i Confratelli Cavalieri del Tau e le Consorelle Dame del Tau che chiedono di fare la Professione di Fede e la benedizione delle loro Persone e delle Vesti “; i Custodi chiamati dal Gran Cancelliere si avvicinano a lui e chiamano ciascuno gli Aspiranti Confratelli Cavalieri e Consorelle Dame che hanno chiesto la vestizione.

 

N.N. Presente

 

I candidati si alzano e si pongono davanti all’altare.

 

Il celebrante prosegue

 

“La santa Chiesa, richiamando il pensiero dell’Apostolo Paolo – profondo conoscitore del mistero della Croce, che è mistero d’amore di Dio verso gli uomini – proclama:”Di null’altro mai ci glorieremo se non della Croce di Gesù Cristo, nostro Signore: Egli è la nostra salvezza, vita e risurrezione. Per mezzo di Lui siamo stati salvati e liberati” (Cfr. Gal. 6,14) Nell’antico tempo, il profeta Ezechiele (9,4-6) ispirato da Dio, descriveva la visione e riferiva la parola del Signore all’angelo:

 

“traccia il segno del ‘tau’ sulla fronte di coloro che deplorano le abominazioni del mondo; … chi porterà il segno del tau sfuggirà alla morte eterna.”

 

Inserendosi in questo annunzio di salvezza – da tanti secoli – uomini pii dèditi a servizio di carità verso i fratelli, hanno scelto di portare il segno del tau sul proprio abito per evidenziare il loro impegno di vita secondo il Vangelo. Desiderosi di dare ideale continuità a tale metodo di vita, con lo stesso segno volete ora anche voi dare evidenza al vostro proposito di rettitudine e di carità. Accogliendo pertanto il vostro proposito, volentieri vi ammettiamo tra i Confratelli Cavalieri e tra le Consorelle Dame del TAU.

 

Breve pausa di silenzio

 

Preghiamo

“O Dio, questi tuoi figli hanno compreso che la vera gloria, la piena salvezza, l’autentica liberazione stanno nella Croce di Cristo e che nella vita che ne consegue si compie il mistero della redenzione. Volendo assumere ed evidenziare tale proposito, vengono rivestiti del manto che reca il segno del TAU, richiamo alla Croce di Cristo morto e risorto.

Fa che portandolo abbiano sempre ad esprimere l’intima convinzione che Cristo è il vero ricostruttore dell’uomo e che collaborare con lui in tale opera è la vera vita. Per Cristo Nostro Signore.AMEN”

 

Aspersi i mantelli con l’acqua benedetta, ne vengono rivestiti i Confratelli Cavalieri del TAU e Consorelle Dame del TAU dal Custode della rispettiva Magione dell’Associazione che dice la formula

 

Ricevi il manto dei confratelli cavalieri del tau (delle consorelle dame del tau), richiamo alla croce di cristo, sia essa la tua gloria nel tempo e salvezza nell’eternità”

 

I neo confratelli cavalieri e le neo consorelle dame recitano insieme a voce alta:

 

“Signore, la tua grazia che ci ha prevenuto, ci segua continuamente perché l’impegno della testimonianza di probità e carità cristiana che abbiamo assunto possa essere costantemente da noi osservato a gloria del tuo figlio Gesù Signore che vive e regna nei secoli dei secoli. AMEN”

 

Continua la S. Messa con il Credo, se richiesto, oppure con la preghiera dei fedeli. Se la vestizione avviene al di fuori della Celebrazione eucaristica, a questo punto si recita insieme il PADRE NOSTRO ed il celebrante conclude con la benedizione.

 

 

 

 

STATUTO

 

 

Titolo I

 

FINALITA’ E NATURA

 

Articolo 1
Della Costituzione

 

1) Per volontà di alcuni fedeli laici è costituita la “Storica Compagnia degli Insigniti Cavalieri del Tau o di San Jacopo d’Altopascio” – da ora in avanti denominata per brevità con la dicitura “Storica Compagnia” – quale associazione privata di fedeli riconosciuta dal Vescovo di San Miniato a norma del can. 299 del C.I.C. che opera per il rinvigorimento della fede cattolica, la promozione di una cultura ispirata dal Vangelo e per il servizio di accoglienza e assistenza del prossimo, in specie dei pellegrini e forestieri

La Storica Compagnia è una associazione privata di fedeli, regolata dai canoni 321-326 del Codice di diritto canonico.

Ha durata illimitata, non svolge attività partitica o sindacale e non ha fini di lucro.

Si ispira alla regola giovannita e all’ Istituzione dei Cavalieri di Altopascio che è un’antichissima gloria toscana.

2) La Storica Compagnia ha sede in San Miniato (Pisa), presso il Palazzo vescovile.

 

Articolo 2

Delle Finalità

 

1) Basandosi ancor oggi sulla Regola data dal Laterano il 5 aprile 1239 tredicesimo anno del Pontificato di Papa Gregorio IX, la Storica Compagnia rinnova l’impegno all’assistenza dei pellegrini considerando l’umanità costituita da uomini in pellegrinaggio verso la luce eterna.

La Storica Compagnia persegue le seguenti finalità:

  1. La riscoperta dei principi dell’identità cristiana;
  2. l’aiuto ad accogliere i pellegrini
  3. La santità di vita attraverso l’adesione al Vangelo;
  4. La formazione al servizio dell’accoglienza nella Chiesa e nella Società;
  5. La diffusione della dimensione religiosa e culturale dell’accoglienza;
  6. La formazione e la costituzione di Magioni.

 

Articolo 3

Dell’Attività

 

La Storica Compagnia mette in atto ogni attività utile per il il raggiungimento delle finalità espresse all’articolo 2.

A tale scopo:

  1. Promuove un cammino di fede tra i cavalieri attraverso la preghiera e la formazione umana, spirituale ed ecclesiale;
  2. Promuove e organizza convegni, seminari di formazione, progetti, eventi ecclesiali e civili inerenti la rivitalizzazione della “Via Francigena”
  3. Partecipa alla missione evangelizzatrice della Chiesa, per una presenza incisiva nei campi della carità, dell’impegno sociale e della cultura.
  4. La storica compagnia per il raggiungimento dei suoi fini può operare con altre organizzazioni scientifiche e professionali

 

Titolo II

DELL’APPARTENENZA ALLA STORICA COMPAGNIA

 

Articolo 4

Dell’Adesione

 

Per essere ammessi tra i confratelli della Storica Compagnia i candidati debbono essere membri della Chiesa Cattolica, professandone la fede e sforzandosi di condurre una vita secondo i principi morali; debbono inoltre presentare un proprio curriculum vitae dichiarando di condividere le finalità proprie della Compagnia ed essere disponibili a svolgere attività di volontariato.

Le modalità di ammissione sono determinate da apposito regolamento

 

Articolo 5

Dei confratelli e delle consorelle

 

  • La Storica Compagnia è formata da confratelli Cavalieri, consorelle Dame e Sacerdoti Cappellani.
  • I confratelli Cavalieri e le consorelle Dame sono suddivisi in: “Professi” detti appunto confratelli Cavalieri o consorelle Dame Professi e “onorari” detti “d’Onore”
  • Sono confratelli Cavalieri o consorelle Dame Professi coloro che, dopo un periodo di preparazione, intendendo aderire alle finalità espresse all’art. 4, sono ammessi nella Compagnia a norma del medesimo articolo e ricevono la benedizione da parte del Vescovo di San Miniato o di quello della Diocesi ospitante la Magione Locale. Oppure di un loro delegato.
  • E’ confratello Cavaliere o consorella Dama d’Onore chi si distingue nella religione, nella cultura, nel lavoro, nell’arte e nella scienza e viene nominato dal Capitolo Generale su proposta del Consiglio dei Reggenti.

 

  • Ai confratelli Cavalieri e alle consorelle Dame è fatto impegno di condurre una vita cristiana alimentata dai Sacramenti e nell’osservanza dei precetti evangelici e della Chiesa. Sarà inoltre loro impegno partecipare ai suffragi per i confratelli e le consorelle defunti, predisposti dalla Compagnia, almeno una volta all’anno con la celebrazione di una S. Messa.
  • I confratelli Cavalieri prendono impegno con la vestizione e la benedizione delle cappe di recitare tutti i giorni la preghiera appositamente approvata dal Vescovo di San Miniato.
  • I confratelli della Compagnia partecipano alle convocazioni ricevute con obbligo di anticipata giustificazione in caso di impossibilità.
  • Sono confermati Cavalieri i confratelli già accolti nella Storica Compagnia a condizione della loro approvazione ed attuazione del presente Statuto.
  • I nuovi confratelli cavalieri e consorelle Dame sono accolti nella Storica Compagnia, su proposta del Gran Cancelliere e dei Custodi delle Magioni, sentito il parere del Consiglio dei Reggenti, con la solenne cerimonia della vestizione e della benedizione delle cappe ufficiata dal Vescovo di San Miniato nella Cattedrale o dal Vescovo della Diocesi della Magione Locale oppure da un loro delegato.

 

Articolo 6

Dei celesti Patroni della Storica Compagnia

 

La Storica Compagnia ha come suo principale celeste Patrono l’Apostolo S. Jacopo, com’è nella sua tradizione. La festa liturgica di S. Jacopo, al 25 di luglio, è celebrata con particolare solennità in tutte le Magioni.

Nella sede principale, a motivo del legame con la Diocesi di San Miniato, sarà celebrata con particolare solennità al 25 di ottobre la festa di S. Miniato martire, patrono secondario della Storica Compagnia.

 

Articolo 7

Dei Sacerdoti membri della Compagnia

 

Il Proposto del Capitolo della Cattedrale di San Miniato, è di diritto il Cappellano Magistrale della Storica Compagnia.

I Cappellani delle Magioni distaccate fuori dalla Diocesi di San Miniato sono nominati dall’Ordinario del luogo, dietro presentazione da parte dei confratelli e consorelle Cavalieri e Dame delle Magioni almeno di una terna di nominativi, previo parere del Consiglio dei Reggenti.

 

Articolo 8

Della Casa Madre o Magistrale e delle Magioni

 

1) La Storica Compagnia è posta sotto la giurisdizione del Vescovo di San Miniato e ne segue l’alta guida spirituale.

2) Resta confermata la sede Magistrale presso il Vescovado di San Miniato g.c. quale continuità storica dell’ Ordine del Magistero di Ugolino Grifoni con operatività Magistrale ed archivistica nella sede della Gran Cancelleria, presso il Vescovado di San Miniato g.c.

3) La costituzione di Magioni della Storica Compagnia in Diocesi diverse da quella di San Miniato sarà deliberata dal Consiglio dei Reggenti sentito il Vescovo di San Miniato e con il nulla-osta e benestare del Vescovo del luogo.

4) Le Magioni sono ospitate nelle sedi di fondazione e dipendono dalla casa madre per la concertazione dei programmi e delle nomine del Custode della Magione e dei confratelli Cavalieri.

 

Titolo III

ORGANI

 

Articolo 9

Del Governo della Compagnia

 

1) La Compagnia è governata da un Consiglio dei Reggenti che risiede presso il Sacro Palazzo del Vescovo di San Miniato ed ha giurisdizione su tutte le Magioni della Storica Compagnia.

 

Il Consiglio dei Reggenti è composto così come segue:

– Gran Cancelliere, con diritto di voto

– Alto Magistrato, con diritto di voto

– Custodi delle Magioni, con diritto di voto

– Elemosiniere, con diritto di voto

– Cerimoniere, con diritto di voto

– Custode della Compagnia, con diritto di voto

– Proposto del Capitolo della Cattedrale di San Miniato

– Presidente della Compagnia “Associazione Italiana Cavalieri del Tau Onlus” membro di

diritto, con potere di voto.

– i Vice Custodi, senza diritto di voto

2) La Storica Compagnia è presieduta dal Gran Cancelliere eletto dal Capitolo Generale, con l’approvazione del Vescovo di San Miniato.

3) Il Gran Cancelliere dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

4) Il Capitolo Generale elegge, su proposta del Gran Cancelliere, a maggioranza assoluta dei presenti:

 

  • L’Alto Magistrato che dura in carica cinque anni ed è rieleggibile
  • l’ Elemosiniere e il Cerimoniere. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
  • Il Presidente pro-tempore della “associazione Italiana Cavalieri del Tau Onlus” è membro di diritto del Consiglio dei Reggenti

 

5) Il Capitolo Generale della Compagnia è costituito da tutti i confratelli, le consorelle e i sacerdoti cappellani della Compagnia e si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Gran Cancelliere per deliberare sulle linee generali per la vita e l’operatività della Compagnia medesima.

 

6) La Storica Compagnia prevede il titolo onorario di “Custode Generale” assegnato a vita dal Capitolo Generale, sentito il Vescovo di San Miniato, al fine di rappresentare la Storica Compagnia all’estero: in Portogallo, in Croazia, in Francia, in Polonia e ovunque nel resto del mondo. Il Custode Generale è sostituito in caso di impedimento permanente o morte dal Gran Cancelliere che provvederà ad indire il Capitolo Generale per l’elezione del nuovo Custode Generale Onorario, sentito il Vescovo di San Miniato.

7) La Storica Compagnia prevede anche il titolo di Gran Cancelliere Onorario che può essere assegnato per particolari meriti dal Capitolo Generale, sentito il Vescovo di San Miniato.

 

8) Il Custode Generale Onorario ed il Gran Cancelliere Onorario hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio dei Reggenti, per fornire consigli e pareri, senza voto deliberativo.

Articolo 10

Dei Custodi delle Magioni e della Compagnia

 

1) I Custodi delle Magioni e della Compagnia sono eletti dal Capitolo Generale, a maggioranza dei presenti, su proposta del Gran Cancelliere, sentito il Consiglio dei Reggenti e il Vescovo di San Miniato. Durano in carica tre anni, sono rieleggibili e destituibili con motivata delibera del Consiglio dei Reggenti.

2) I Custodi delle Magioni governano presso la Magione assistiti dal Consiglio della Magione, che viene nominato dal Custode stesso. I confratelli del Consiglio della Magione

durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Sono destituibili con motivata delibera del Consiglio dei Reggenti.

Il Custode della Compagnia cura i rapporti interni ed esterni della Storica Compagnia e dura in carica tre anni ed è rieleggibile e destituibile con motivata delibera del Consiglio dei Reggenti.

3) Il Consiglio della Magione è assistito dal Cappellano della Magione nominato dal Vescovo del luogo, su presentazione di una terna proposta dal Consiglio della Magione, previo parere del Consiglio dei Reggenti.

 

4) Ogni Magione risponde sia legalmente che economicamente per quanto disposto dal proprio Consiglio e deve avere una sua normativa interna, approvata dal Gran Cancelliere, non in contrasto con il presente Statuto.

Ogni Magione provvede alla riscossione delle quote annuali stabilite dal Capitolo Generale della Compagnia e ne trasmette un terzo alla Gran Cancelleria per le necessità della Compagnia, unitamente alle quote annuali per le associazioni di cui fa parte. E’ data facoltà ai Custodi, in casi particolari, di esentare singoli membri dal versamento della quota spettante alla Magione.

 

Articolo 11

Dei rapporti con l’Ordinario Diocesano

 

1) La Storica Compagnia, in quanto Associazione privata di fedeli cattolici, fa sue le direttive pastorali dei Vescovi incoraggiando i propri aderenti a mettere a disposizione della Chiesa le loro capacità. Mantiene inoltre un particolare legame con il Vescovo di San Miniato in forza del riconoscimento ricevuto.

2) Gli aderenti si impegnano in modo responsabile e creativo nella propria Chiesa Diocesana, coinvolgendosi attivamente nei progetti pastorali della propria Diocesi e condividono il progetto pastorale diocesano, in un atteggiamento costante di ascolto e dialogo con il proprio Vescovo.

Titolo IV

 

MEZZI DI SOSTENTAMENTO

 

Articolo 12

Dell’Amministrazione e del Patrimonio

 

La Compagnia vive delle quote sociali e di ammissione variabili di anno in anno in funzione del programma e non deve creare patrimonio, ma quanto viene raccolto deve essere speso entro l’anno di gestione economica, salvo programmazione pluriennale di attività caritative ecc.. E’ obbligo dei confratelli Cavalieri di essere in pari con il pagamento della quota e sarò nota di merito la massima precisione. Peraltro allo scopo di poter sopperire ad improvvise necessità benefiche, può essere costituito un piccolo fondo comune di riserva. Le quote sociali vengono proposte dal Consiglio dei Reggenti all’approvazione del Capitolo Generale e le Magioni le riscuotono inviandone un terzo alla Gran Cancelleria per le necessità della Compagnia. Le Magioni provvedono a riscuotere le quote delle Associazioni delle quali la Storica Compagnia fa parte e le inviano al Gran Elemosiniere della Storica Compagnia per l’inoltro a destinazione

 

Titolo V

 

DELLE INSEGNE E DELLE VESTI

 

Articolo 13

Delle Insegne

 

Ispirati alla maggiore semplicità dettata dalla Storia della Compagnia, viene conservata l’insegna ordinaria che è una Tau bianca su fondo nero.

La Storica Compagnia disporrà di un proprio stendardo.

Articolo 14

Delle Vesti

 

La cappa è costituita da una cappa bianca e rossa, che sono i colori della Toscana, la purezza e l’ardore, con una Tau d’oro sulla parte rossa di sinistra o del cuore e può essere usata nelle cerimonie.

Articolo 15

Della Decorazione di Benemerenza

A persone di entrambi i sessi che abbiano acquisito particolari benemerenze verso la Compagnia, potrà essere attribuita una medaglia di benemerenza del Tau. Il conferimento della medaglia di benemerenza del Tau non comporta l’appartenenza alla Compagnia. Con apposito regolamento approvato dal Capitolo Generale, saranno determinate le caratteristiche di detta medaglia, la sua eventuale suddivisioni in classi e le modalità di concessione.

Articolo 16

NORMA TRANSITORIA

 

Le attuali Cariche della Compagnia e delle Magioni sono confermate in base alle durate sopra previste a decorrere da oggi, a condizione che i membri che le rivestono approvino il presente Statuto.

Articolo 17

Modifiche statutarie

 

Per le modifiche allo statuto ed ai regolamenti è prevista la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei confratelli del Capitolo Generale e l’approvazione del Vescovo di San Miniato.

Dato a San Miniato nella sede Magistrale il 28 novembre dell’anno del Signore 2008

Per quanto non contemplato nel presente si rimanda al Codice di Diritto Canonico, Can 298 e seguenti.

Con questo carattere le modifiche statutarie approvate all’unanimità dal Capitolo generale del giorno 8 dicembre 2013

 

Con questo carattere le modifiche statuarie approvate all’unanimità dal Capitolo Generale del giorno 8 febbraio 2015.