Chi Siamo – Storia

chi siamo

LA STORICA COMPAGNIA

La nostra storia

La Storica Compagnia dei Cavalieri del Tau fa parte dell’associazione “Ad limina Petri”, costituita in seno alla C.E.I. Sede con lo scopo di rivalorizzare e rivitalizzare la via Francigena quale meta di pellegrinaggio e cammino di fede per i cristiani di tutto il mondo.

Tale intenzione valorizzatrice ha indotto la Santa Sede a ricercare il supporto delle diocesi al fine di individuare soggetti, legati al territorio, che agevolassero il perseguimento di questo obiettivo.

Da secoli l’impegno dei Cavalieri del Tau si distingue nell’accoglienza dei pellegrini percorrenti la via Sacra e, in più in generale, nella diffusione della dimensione religiosa e culturale dell’accoglienza. Monsignor Fausto Tardelli, vescovo della Diocesi di San Miniato, memore della preziosa attività da

sempre compiuta dalla Storica Compagnia (fino ad allora, in realtà, strutturata in un ordine cavalleresco), le ha ufficialmente conferito, nel Febbraio 2008, il mandato di rivitalizzare l’antico percorso della Via Francigena nella Regione Toscana e delle Diocesi interessate dal tracciato e organizzare eventi ecclesiali, convegni, seminari e iniziative di altro tipo a favore del progetto stesso della Via Francigena.

Sempre nel 2015 S.E. Mons. Fausto Tardelli Diventato Vescovo di Pistoia ha assegnato,alla Storica Compagnia, il mandato di rivalorizzare la ROMEA STRATA.

L’opera dei Cavalieri del Tau è legittimata dalla Chiesa e posta sotto l’alta protezione e la guida del Vescovo di San Miniato.

Ciascuno di essi testimonia l’appartenenza alla Chiesa cattolica, partecipa della sua missione evangelizzatrice.

In ragione di questo, è chiamato a condurre una vita cristiana, alimentata dai sacramenti, nell’osservanza dei precetti evangelici.

Di qui la assoluta necessità di acquisire la piena consapevolezza del proprio ruolo di membro di una confraternita di carattere religioso.

La Storica Compagnia è formata da confratelli Cavalieri, consorelle Dame e Sacerdoti Cappellani.

Secondo quanto stabilito dallo Statuto della Storica Compagnia  sono confratelli Cavalieri o consorelle Dame coloro che, dopo un periodo di preparazione, sono ammessi nella Compagnia e ricevono la benedizione da parte del Vescovo di San Miniato o di quello della Diocesi ospitante la Magione locale.

I nuovi confratelli Cavalieri e consorelle sono accolti nella Storica Compagnia, su proposta del Gran Cancelliere o dei Custodi delle Magioni sentito il parere del Consiglio dei Reggenti, con la solenne cerimonia della vestizione e benedizione delle cappe celebrata dal Vescovo della Diocesi della Magione Locale.

Per quanto attiene alla struttura interna della Compagnia, si distingue, innanzitutto, un Capitolo Generale che ha funzioni di parlamento ed è costituito da tutti i confratelli, le consorelle e i sacerdoti cappellani della Compagnia.

Esso ha sede presso il Palazzo Vescovile di San Miniato e ha giurisdizione su tutte le Magioni della Compagnia. Si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Gran Cancelliere per deliberare sulle linee generali per la vita e l’operatività della Compagnia medesima.

La Confraternita è poi retta dal Consiglio dei Reggenti, eletto dal Capitolo Generale. Tale Consiglio dei Reggenti è composto dal Gran Cancelliere, l’Alto Magistrato, dall’Elemosiniere, dal Cerimoniere, dal presidente della ONLUS dai custodi delle Magioni, e dal proposto della cattedrale di San Miniato.

La Storica Compagnia è presieduta da un Gran Cancelliere eletto dal Capitolo Generale con l’approvazione del Vescovo de San Miniato.

Il Gran Cancelliere dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Il Capitolo Generale elegge, su proposta del Gran Cancelliere, l’Elemosiniere e il Cerimoniere, il cui ufficio ha la durata di tre anni.

Venendo alle Magioni, esse costituiscono gli organismi (per lo più corrispondenti ai territori delle relative diocesi) in cui si articola la Confraternita. Attualmente essa si compone di sei Magioni: San Miniato, Massa, Pontremoli, Cutigliano–Montagna Pistoiese (per la Romea Strata), Viareggio-Versilia,  Certaldo e di  Prossima alla costituzione è la Magione di Castelfiorentino.

L’organo che amministra ciascuna Magione è il custode.

I Custodi delle Magioni sono eletti nel Capitolo Generale, il loro ufficio ha durata di tre anni, sono rieleggibili e destituibili con motivata delibera del Consiglio dei Reggenti.

Il Custode di Magione è coadiuvato dal Consiglio della Magione, nominato dal Custode stesso, con la presenza del Cappellano, quest’ultimo designato dal Vescovo del luogo, su presentazione di una proposta da parte Consiglio della Magione.

Ogni Magione risponde legalmente ed economicamente di quanto disposto dal proprio Consiglio e deve dotarsi di una normativa interna (regolamento), approvata dal Gran Cancelliere e dal  Consiglio dei Reggenti  e compatibile con lo statuto.

L’ORDINE DI SANT’ JACOPO DI ALTOPASCIO NELL’ ORDINAMENTO GIURIDICO MEDIEVALE

Premesse

L’Ordine di Sant’Jacopo di Altopascio, detto dei Cavalieri del TAU, nacque all’incirca a metà dell’XI secolo (viene citato infatti in alcuni documenti dal 1057 al 1086), verosimilmente per decisione di alcuni laici di Lucca.

Secondo alcuni autori, in particolare, esso sarebbe stato costituito su suggerimento del Vescovo Giovanni II di Lucca (1023 – 1056) cugino del Margravio di Toscana e dell’Imperatore Enrico III, a seguito di un movimento di pensiero nella Chiesa che tendeva a togliere l’esercizio della medicina agli ecclesiastici (movimento di pensiero che poi culminò con le decisioni del Concilio Lateranense III del 1179 e del Lateranense IV del 1215).

Ebbene, poiché è certo che già nell’anno 1000 in Lucca vi erano medici che venivano classificati con il titolo di “clerici” è verosimile che, una volta avviata la separazione tra il ruolo ecclesiastico e la funzione medica, si sia indotto alcuni cittadini  (sembra in numero di 12) a dar vita a questo Ordine finalizzato appunto all’assistenza spirituale e sanitaria per i pellegrini.

Ciò pare confermato anche dal famoso verso riportato nella Regola (Capitolo 95) “la qual casa sia questa dell’Ospitale / la quale cominciò lo choro duodenale”.

I compiti dell’Ordine

Primo compito dell’Ordine fu infatti la realizzazione della Magione ovverosia l’Ospedale in Altopascio, cioè in un luogo particolarmente significativo per l’assistenza ai pellegrini che si recavano, lungo la Via Francigena a Roma.

Luogo per così dire obbligato, dato che esso era una stretta striscia di terra posta fra le due paludi (di Bientina e Fucecchio) e subito prima della zona selvosa delle Cerbaie.

I Pellegrini, ma, più in generale, tutti i bisognosi ( i “ signori poveri” della Regola ) venivano così curati ed assistiti , rifocillati e rivestiti, e , in caso di necessità , difesi da briganti e malfattori nel successivo tragitto lungo le selve delle Cerbaie.

Altro compito dell’Ordine fu quello di costruire e curare la manutenzione di ponti su alcuni fiumi necessariamente da superare per i percorsi verso Roma.

Si possono ricordare in tal senso il ponte sul fiume Taro e quello sull’Arno, non lontano da Fucecchio.

L’Ordine e il Papato

L’Ordine venne fatto oggetto di protezione da parte della chiesa con Bolla di Eugenio III (1145-1153).

Anastasio IV con Bolla 25/6/1154 confermò la protezione Apostolica dell’Ospedale di Altopascio ed alle sue possessioni.

Tale protezione e tale riconoscimento vennero confermati altresì dai Papi Alessandro III (1169), Lucio III (1181-1185) Urbano III (1185-1187) Clemente III (1187-1191) e Celestino III (1191- 1197).

Papa Innocenzo III in data 22/4/1198, confermò i privilegi già concessi, i beni e i possessi.

Onorio III il 26/10/1216, oltre a confermare le bolle dei Papi precedenti riconobbe la libertà dell’Ordine di eleggere autonomamente il proprio Gran Maestro.

Il 5/4/1239 il Papa Gregorio IX con propria Bolla concesse infine all’Ordine la Regola.

Da questo testo fondamentale si può osservare quanto segue:

  1. a) E’ stato l’Ordine a richiedere con “oneste preghiere” e “pii desideri” la concessione della Regola;
  2. b) Il Papa viene a concedere all’Ordine di Altopascio la Regola dei Frati di San Giovanni di Gerusalemme (attuale Ordine di Malta) decretando che sia osservata “ora e sempre” nell’Ospedale di Altopascio e nelle Case ad esso soggette;
  3. c) Il Papa riconferma tutti i privilegi apostolici già concessi;
  4. d) Il Papa tiene altresì a precisare che la concessione della Regola degli Ospedalieri di Gerusalemme non sta a significare che il Maestro o i Frati di questo Ordine “possono usurparsi il diritto o qualche giurisdizione su di Voi o sul Vostro Ospedale e sulle case di esso”.

L’Ordine e l’Impero

Nei medesimi secoli all’Ordine giungeva anche il riconoscimento imperiale.

Dapprima Federico II (con diploma 2/4/1244) e poi Carlo IV (con diploma 10/2/1369), facendo seguito ad analoghi riconoscimenti di Federico I e di Enrico VI, prendevano “in protezione” l’Ordine,

l’Ospedale di Altopascio e le sue possessioni, nonché le persone e le cose.

In particolare da questi provvedimenti si ricava che l’Impero:

  1. a) Riconosce e prende sotto la propria tutela l’Ordine ed suoi possessi;
  2. b) Riconosce ad esso alcuni “iuria regalia” ed in particolare quello di pascolo, di deduzione d’acqua e di apposizione di molini, nonché il diritto (e l’obbligo) di realizzare un ponte sull’Arno Bianco per la necessità dei passanti “senza contraddizione o impedimento”.
  3. c) Riconosce altresì a tutti i frati e a tutti quanti “i loro uomini” di andare e venire liberamente per tutta l’Italia senza “pedaggi, passaggi o esazioni”; del pari venivano riconosciute libere da ogni “gravezza o sopragravezza” le loro cose, nè alcuno poteva incarcerare o esercitare pressioni nelle Case o mansioni di loro;
  4. d) Stabilisce infine che nessun “Arcivescovo, Duca, Marchese, Conte, Visconte, nessun Nunzio o legato Imperiale, nessuna potestà o Città, nessun Comune, nessuna Università e comunque nessuna persona alta o umile, ecclesiatica o secolare potesse infrangere tale provvedimento” imperiale oppure imporre all’Ospedale, ai frati e ai loro uomini “qualche angheria, soprangheria, scotto servizio o quale che onere di pubblica funzione” , ovvero che ad essi si potesse vietare “o proibirgli di comprare, permutare e liberamente asportare vettovaglie o altri qualsiasi cose necessarie all’uopo di loro e dei poveri di Cristo”, e ciò in Città, Castelli, alloggiamenti, terre o borghi o in qualsiasi altro luogo.

In particolare il diploma di Carlo IV, elevava altresì l’Ordine dei Cavalieri di Altopascio al rango degli altri Ordini Ospitalieri.

Appare particolarmente significativo l’intervento di questo imperatore che , avendo vissuto negli anni della sua giovinezza a Lucca ( e , a leggere le sue Memorie , avendo apprezzato la bellezza e la grazia delle ragazze di quella città ) , ed essendo più tardi, da imperatore , ritornato in Toscana , rendendo la libertà a questa città ( che da Enrico VII era stata infeudata ai Pisani ) , conosceva perfettamente le attività , il ruolo e la benefica importanza dell’Ordine .

In questi secoli si era verificato anche il grande sviluppo dell’Ordine, che aveva aperto proprie Magioni , oltre che in Italia, anche in Francia, Navarra, Borgogna, Germania, Fiandra, Lorena, Delfinato, Inghilterra, Corsica ed Istria.

Al riconoscimento imperiale seguivano così i riconoscimenti di altri sovrani europei fra i quali, ad esempio, Filippo IV Re di Francia e Giacomo II Re di Aragona.

Tracce significative di questa presenza si trovano anche adesso a Parigi , dove si segnala la chiesa di Saint Jacques de Hautpas, poco distante dal quartiere latino , e in Inghilterra , dove la Magione esistente nei pressi di Middlesex, funzionava ancora nel XVII secolo.

Qualificazione giuridica dell’Ordine

La valutazione giuridica che si deve trarre dalla genesi dell’Ordine, dal suo svilupparsi, e dai provvedimenti dell’autorità temporale di allora, vale a dire l’Imperatore del Sacro Romano Impero, è univoca.

L’Ordine, che si è liberamente costituito con propria autonoma e libera determinazione, è stato riconosciuto dall’Impero con la caratteristica di essere sottoposto all’esclusiva autorità dell’Imperatore, senza intermediazione alcuna.

Ne è prova la libertà di movimento, la libertà dall’ingerenza di altre autorità esistenti, la immunità e la non sottoposizione a onere, tasse o gravezza alcuna.

Conseguentemente l’Ordine è venuto ad assumere la caratteristica di soggetto “Immediato dell’Impero” (Mittlbaren des Reichs) , in ciò pienamente analogo alla “Libera Cavalleria dell’Impero”

(Reichsritterschaft), che assunse ugualmente il suo ruolo e la sua qualificazione giuridica nei secoli XII e XIII.

Nella costituzione imperiale avevano la qualifica di “Immediati” i soggetti che si trovavano immediatamente sotto la sovranità dell’Imperatore, a differenza degli altri soggetti che dipendevano dall’Imperatore solo “mediamente” , poichè sottoposti ad altro signore territoriale.

Con lo sviluppo della costituzione imperiale , come avvenne nel XV secolo , e la costituzione della Dieta dell’Impero quale organo deliberante ( originariamente la Dieta altro non era che l’adunanza dei soggetti “immediati” che ascoltavano le decisioni dell’Imperatore : Diete di vario tipo potevano essero convocate , sia a livello regionale –si ricordino in Toscana le Diete tenute a San Genesio- sia a livello di Regni – tutti ricordano le famose Diete di Roncaglia , convocate da Federico Barbarossa – sia a livello di Impero –le Diete convocate in Germania – ), gli “Immediati” assunsero altresì il ruolo di “Stati dell’Impero” (Reichsstande) e cioè di soggetti che avevano seggio e voto alla Dieta Imperiale.

Indubbiamente, come si è visto, l’Ordine rivestì il ruolo di “Immediato”, mentre non si può ritenere che sia mai divenuto anche uno “Stato dell’Impero” (Reichsstande) poichè esso non ha mai avuto seggio e voto alla Dieta Imperiale.

La stessa cosa è storicamente avvenuta per la Libera Cavalleria dell’Impero: i suoi componenti infatti ( i “Ritter” ) , pur essendo “ Immediati” non avevano seggio e voto alla Dieta, pur avendo il diritto di presenziare alle sue riunioni, sedendo in un apposito “Banco”.

Si noti che, al contrario, l’Ordine dei Cavalieri di Malta poteva essere qualificato “Stato dell’Impero” dato che nell’anno 1620 il Gran Maestro fu riconosciuto Principe dell’Impero con seggio e voto alla Dieta (e, per parte sua, nel 1630 la Chiesa gli riconobbe il Rango equivalente a quello del Cardinale).

Conseguenze di tale qualificazione giuridica sono le seguenti:

  1. a) Almeno a partire dal XV secolo gli Immediati dell’Impero, come la Cavalleria e come pertanto l’Ordine, potevano essere considerati come appartenenti alla nobiltà inferiore dell’Impero (vedi “Ordnung des Regiment” di Augusta del 1500);
  2. b) L’Ordine aveva propria giurisdizione interna e tale giurisdizione si estendeva sui beni che ad esso facevano riferimento;
  3. c) Gli appartenenti all’Ordine non potevano essere distolti dai loro compiti istituzionali neppure per decisione imperiale;

La conclusione che si può trarre è che l’Ordine poteva essere qualificato come soggetto di diritto pubblico dell’Impero.

Sotto questo profilo si può ravvisare un parallelismo pressochè perfetto con le vicende storiche dell’Ordine dei Cavalieri di Malta il quale, peraltro, ha storicamente acquisito anche la “sovranità” con il dominio sull’isola di Malta , ma anche dopo che Malta fu occupata dai francesi , dato che la sovranità “non è necessariamente collegata ….. ad un certo lembo di terra geograficamente individuato, mantenendosi integra in diritto (ovviamente non in fatto) pur in assenza di questo” (Gazzoni).

D’altra parte la sovranità per l’Ordine di Malta, e il ruolo di soggetto di diritto pubblico dell’Ordine di Altopascio , “non hanno mai costituito una finalità , ma semplicemente un mezzo per l’attuazione dei loro fini di natura altamente spirituale” (Biscottini).

Lo scioglimento dell’Ordine (1587) Deve a questo punto essere affrontato il problema della rilevanza della soppressione dell’Ordine operata con la Bolla del Papa Sisto V in data 28/2/1587.

E’ noto che tale provvedimento fu chiesto ed ottenuto dal Granduca di Toscana Ferdinando I il quale era desideroso di accaparrarsi i cospicui beni dell’Ordine, facendoli confluire nel nuovo Ordine dei Cavalieri di S. Stefano, fondato alcuni anni prima, e dei quali il Granduca stesso era il Gran Maestro.

Va detto, peraltro, che l’Ordine era da tempo decaduto: l’epoca dei pellegrinaggi, infatti, era ormai finita, e la nascita degli Stati, nazionali o regionali che fossero, aveva ormai consentito un miglior controllo del territorio ed una maggior sicurezza negli spostamenti. Con la Bolla papale del 1587, dunque, l’Ordine veniva soppresso e i suoi beni passavano a costituire una Commenda dell’Ordine di Stefano che resterà nell’appannaggio della famiglia granducale fino al 1740.

Va tuttavia rilevato che alcune Case dell’Ordine, in particolare quelle in Francia e in Inghilterra continuarono la loro attività per altri decenni.

Ora, alla luce di quanto sopra più esposto, appare evidente che il provvedimento papale non poteva comportare la soppressione dell’Ordine come associazione privata e come soggetto riconosciuto e garantito dal diritto pubblico imperiale, ma poteva incidere solamente nell’ambito della sfera di diritto canonico e, comunque, nell’ordinamento giuridico della Chiesa.

E’ stato acutamente rilevato da un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato (Pezzana Capranica Del Grillo) che ciascuna autorità può sopprimere una sua emanazione e non quella di altri.

L’autore ha precisato esattamente: “Il riconoscimento della natura dinastico familiare di un dato ordine, importa che, nel caso di perdita del trono da parte della dinastia alla quale l’Ordine appartiene, il nuovo governo può, se lo ritiene opportuno negare valore alle onorificenze dell’Ordine e disporre dei beni esistenti nel territorio dello Stato, ma non può propriamente parlando, sopprimerlo, giacchè l’eventuale soppressione sarebbe irrilevante rispetto agli ordinamenti dai quali il carattere dinastico deriva.

E’, in altri, termini, lo stesso fenomeno che avviene per gli ordini religiosi che sono stati soppressi dalla potestà statuale ( nel corso del 1800 ) .

Propriamente non si tratta di soppressioni, ma di disconoscimento in rapporto all’ordinamento giuridico statuale, mentre in rapporto al proprio ordinamento interno e a quello canonico l’Ordine religioso ha continuato ad esistere”.